Valido l’induttivo sul reddito da allevamento eccedente non dichiarato
di Luigi ScappiniLa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1126 del 18.01.2018 ha legittimato un accertamento induttivo nei confronti di un imprenditore agricolo individuale esercente l’attività di allevamento di animali che non aveva proceduto a dichiarare il reddito derivante dall’esercizio dell’attività in misura eccedente rispetto ai parametri individuati dall’articolo 32, comma 2, lett. b), Tuir.
Come noto, l’attività di allevamento di animali rappresenta, per effetto di quanto previsto dall’articolo 2135 cod. civ., nella versione scaturente dalla riforma attuata a mezzo del D.Lgs. 228/2001, una delle attività agricole cosiddette ex se.
La riforma dell’imprenditore agricolo ha portato con sé rilevanti novità.
Per quanto riguarda l’allevamento si segnala come esso, se prima faceva riferimento al bestiame, adesso, accogliendo l’indirizzo dottrinale e giurisprudenziale maggioritario, fa riferimento agli animali, eliminando in tal modo la questio relativa alla ricomprensione o meno dell’insieme degli animali c.d. di bassa corte (galline, oche, tacchini, etc.) tra quelli allevabili dall’imprenditore agricolo.
Tuttavia, non si può tacere come tale modifica, stante una stretta interpretazione lessicale, abbia di fatto esteso l’attività agricola dell’allevamento a una pletora di animali che nella realtà hanno poca attinenza con il mondo rurale (per un’analisi dettagliata della problematica interpretativa si rimanda a un recente arresto della Corte di Cassazione, la sentenza n. 12394/2017, con cui viene rimessa al Tribunale ordinario e non alla Sezione specializzata agraria una vertenza in merito alla concessione in locazione di un fondo per l’allevamento di cani e gatti da affezione).
Ma la riforma del 2001 ha portato con sé anche l’introduzione del concetto di ciclo agrobiologico che contraddistingue le attività agricole ex se; infatti, la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento di animali, per essere considerate quali attività agricole devono necessariamente prevedere la cura e lo svolgimento di un ciclo biologico o una fase necessaria dello stesso, andando di fatto, l’elemento vita, a sostituirsi quale presupposto imprescindibile al fattore terra che diviene solo potenziale.
Da un punto di vista fiscale, l’allevamento di animali trova copertura nel reddito agrario; tuttavia, il Legislatore, conscio dell’evoluzione nelle tecniche riproduttive e di allevamento che portano a un’attività spesso di tipo intensivo, ha individuato un limite di capi allevabili, superato il quale si viene a produrre un reddito eccedente le potenzialità del terreno.
In particolare, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lett. b), Tuir l’allevamento di animali trova piena copertura nel reddito agrario nel limite dei capi allevabili con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno.
Per l’eccedenza, nel caso di esercizio dell’attività in forma individuale o collettiva a mezzo di società semplice o ente non commerciale, è possibile azionare l’articolo 56, comma 5, Tuir con il quale è prevista una tassazione comunque forfettizzata del reddito derivante dai capi allevati in misura eccedentaria.
Tuttavia, il terzultimo periodo del comma 5 prevede che “Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente comma.”.
In altri termini, nel caso di specie, il contribuente doveva dichiarare un reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 Tuir per la quota di animali allevabili con mangime ottenibile almeno per ¼ dai fondi posseduti e/o condotti: valori desumibili da ultimo con il D.M. 15.06.2017.
L’eccedenza, alternativamente doveva essere dichiarata, in prima battuta azionando le previsioni di cui all’articolo 56, comma 5, Tuir o, in alternativa optando per la determinazione analitica quale differenza costi-ricavi.
La sentenza in commento, correttamente afferma che tale regola si applica “nelle ipotesi, fisiologiche, di corrispondenza tra reddito dichiarato e reddito effettivo dell’impresa di allevamento, ma certamente non già in quelle patologiche … in cui sussistono i presupposti per l’accertamento induttivo previsto dall’articolo 39, comma 2 del d.P.R. n. 600/1973.”.
Tale è il caso in cui l’allevatore non dichiari fedelmente il numero di capi allevati, omettendo l’esistenza di un reddito eccedentario e, di conseguenza, legittimando l’accertamento induttivo.
Parimenti, sempre nel comparto dell’allevamento di animali, è azionabile un accertamento induttivo quando non viene tenuto il registro di carico-scarico dei capi di cui all’articolo 18-bis D.P.R. 600/1973 (in tal senso Cassazione, n. 13476/2001).
Si ricorda che tale registro diventa obbligatorio solamente al superamento del numero di capi allevabili con mangimi ottenibili almeno per ¼ dai fondi nell’ipotesi di esercizio dell’attività in forma individuale o tramite società semplice o ente non commerciale, mentre è sempre obbligatorio, a prescindere dal numero di capi allevati, quando l’attività è esercitata tramite Snc, Sas o società di capitali, come prescritto dall’articolo 2, comma 4, D.L. 90/1990 e confermato dall’Amministrazione finanziaria con circolare 11/1991 in cui è stato affermato che, per i soggetti sottoposti al regime di contabilità ordinaria, tale registro va ad aggiungersi alle scritture contabili prescritte dallo stesso D.P.R. 600/1973.
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