Valore ai fini del registro e plusvalenza: dalla Delega una soluzione definitiva
di Giancarlo FalcoÈ stata per anni abitudine dell’Agenzia delle entrate assumere il valore resosi definitivo ai fini dell’imposta di registro come base autonoma e sufficiente per presumere l’esistenza di un maggior corrispettivo e, pertanto, procedere alla rettifica della plusvalenza nell’ambito delle imposte sui redditi.
L’impostazione degli Uffici, purtroppo, è stata molto spesso accolta dalla giurisprudenza di legittimità che ha spesso ribadito che “in presenza di divergenze tra valore accertato e corrispettivo dichiarato resta a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato e il prezzo”, determinando il proliferare del contenzioso in materia.
Bisogna innanzitutto sottolineare che tale assunto non è assolutamente condivisibile, in quanto il presupposto impositivo ai fini dell’imposta di registro, infatti, è completamente diverso rispetto a quanto stabilito ai fini delle imposte sui redditi:
- l’art. 51 del D.P.R. n. 131/1986 stabilisce infatti che ai fini dell’imposta di registro la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio;
- ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 68 del T.U.I.R. stabilisce che la plusvalenza è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta ed il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Considerata la diversità dei presupposti per la determinazione dell’imposta ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte dirette, sopra descritta, la definizione di un accertamento ai fini dell’imposta di registro non avrebbe mai dovuto avere automatica efficacia ai fini di un accertamento delle imposte sui redditi.
Si ritiene, infatti, che l’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento analitico del reddito d’impresa possa procedere alla rettifica del corrispettivo di cessione solamente in presenza di fatti certi o di ulteriori presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, che siano aggiuntive rispetto ad un accertamento definito ai fini dell’imposta di registro e che provino che l’effettivo corrispettivo è superiore a quanto contabilizzato. Pertanto nella motivazione dell’accertamento ai fini delle imposte dirette non è sufficiente la sola indicazione dell’importo definito ai fini dell’imposta di registro, senza ulteriori elementi di prova in relazione al maggior prezzo di realizzo che l’Amministrazione finanziaria assume come conseguito.
Tale impostazione, a onor del vero, è stata spesso accolto anche dai giudici di merito e, spesso dalla Corte di Cassazione (a titolo di esempio, Sentenza n. 24054/2014).
La novità risiede nel fatto che adesso, un po’ a sorpresa, la questione dovrebbe essere risolta definitivamente dal punto di vista normativo.
All’interno dello schema di Decreto legislativo sull’internazionalizzazione delle imprese, infatti, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, è stato inserito, all’art.5 comma 2, una norma interpretativa degli artt. 58, 68 e 86 del TUIR che prescrive quanto segue: per le cessioni di immobili e di azienda, nonché per la costituzione ed il trasferimento di diritti reali sugli stessi, non è possibile presumere un corrispettivo maggiore di quello dichiarato sul solo presupposto del valore dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di registro.
Il valore dichiarato o accertato ai fini del registro, dunque, non potrà rappresentare da solo un elemento sufficiente per giustificare un accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap in contrasto con le risultanze contabili, ma, potrà costituire uno degli elementi su cui basare l’accertamento solo in presenza di ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti.
Come sempre in questi casi rimane la problematica legata ai contenziosi già avviati, legati al tema della retroattività o meno della norma stessa.
Sul punto in questo caso non dovrebbero esserci molti dubbi: l’Agenzia delle entrate, infatti, ha più volte ribadito che il divieto di retroattività (previsto dalla Legge n. 212/2000 cd. “Statuto del contribuente”) riguarderebbe le sole norme di natura sostanziale e non anche quelle di carattere procedurale per le quali, dunque, non sarebbe operante il divieto previsto dallo Statuto.
Sembrerebbe abbastanza pacifico, dunque, considerare la norma in questione di tipo “procedurale” ed, in quanto tale, applicabile anche retroattivamente.