Valutazione dei titoli non immobilizzati
di Fabio LanduzziL’OIC ha messo in pubblica consultazione il documento Interpretativo 11 volto ad analizzare per le imprese OIC Adopter il profilo contabile delle norme introdotte dall’articolo 45, commi 3-octies e 3-decies, D.L. 73/2022 con cui, tenuto conto dell’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del D.L. (e, quindi, per le imprese con esercizio solare, per il bilancio in chiusura al 31 dicembre 2022), viene consentito di valutare i titoli che non costituiscono investimenti durevoli in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, con la sola eccezione del caso in cui ricorrano per tali titoli evidenze di perdite durevoli di valore.
Le imprese che si avvalgono di questa deroga devono tuttavia destinare ad una riserva indisponibile un ammontare di utili pari alla differenza tra i valori rilevati in bilancio in ragione dell’esercizio della deroga in questione, ed i valori di mercato dei titoli in oggetto alla data di chiusura dell’esercizio, al netto dell’effetto fiscale; in caso di utili non capienti, la riserva in questione va integrata utilizzando riserve disponibili e, in mancanza anche di riserve da cui poter attingere in misura sufficiente, il vincolo viene rinviato alla destinazione degli utili degli esercizi successivi.
Il perimetro oggettivo di applicazione della deroga facoltativa all’ordinario criterio di valutazione dei titoli non immobilizzati, include i titoli di debito ed i titoli di capitale iscritti nell’attivo circolante che, di norma, sono valutati al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
Esulano invece dal perimetro oggettivo della deroga in questione gli strumenti finanziari derivati per i quali permangono in vigore tutte le prescrizioni normative ordinarie così come integrate ed interpretate dall’OIC 32.
L’OIC ha specificato nell’Interpretativo 11 posto in consultazione pubblica che la deroga può essere applicata anche solo ad alcune categorie di titoli facenti parte del portafoglio non immobilizzato della società, potendo così includere anche titoli emessi dallo stesso emittente ma aventi caratteristiche fra loro diverse; quindi, è bene sottolineare che non si tratta di una deroga alla policy contabile della società in tema di valutazione dei titoli dell’attivo circolante, bensì di una facoltà utilizzabile in modo peculiare, per specifiche posizioni identificate dalla società secondo un criterio che dovrà essere poi esplicitato nella Nota integrativa.
Nel perimetro della norma rientrano non solo i titoli che erano già iscritti nel bilancio dell’esercizio precedente (per i soggetti solari, come detto, si tratta dei titoli iscritti nel bilancio 2021), bensì anche i titoli acquistati durante il 2022; per questi ultimi, naturalmente, in caso di esercizio della deroga l’iscrizione in bilancio sarà mantenuta al costo originario di iscrizione, non essendoci un saldo esposto in un bilancio d’esercizio anteriore e regolarmente approvato.
Scopo di questa deroga eccezionale è quello di consentire alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante per effetto dell’andamento anomalo dei mercati alla data di chiusura del bilancio.
La società che decide di avvalersi della deroga in questione deve darne informativa in Nota integrativa con riguardo almeno ai seguenti aspetti:
- le modalità con cui si è esercitata la deroga, ed i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli per la cui valutazione ci si è avvalsi della deroga;
- la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato;
- le ragioni per cui la perdita di valore non è stata ritenuta
Il vincolo di indisponibilità della riserva sarà sciolto una volta che verrà meno la deroga, vuoi perché questa non dovesse venir riproposta ex lege negli esercizi seguenti, o vuoi perché il minor valore non rilevato in bilancio sarà stato assorbito dal recupero del valore di mercato dei titoli, così che sarà stato confermato nei fatti che la perdita di valore latente al 31 dicembre 2022 era davvero non durevole.