Vantaggi economici da indicare nel bilancio 2018
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’approssimarsi del termine di chiusura ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 richiede di ricordare che l’articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017, ha introdotto nuovi obblighi informativi a carico delle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
Più in particolare, l’articolo 1, comma 125, terzo periodo, L. 124/2017 stabilisce, con decorrenza a partire dall’esercizio 2018, che “le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente“.
È opportuno osservare sin da subito che il successivo comma 127 prevede che “al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato“.
Il primo aspetto da affrontare riguarda l’ambito soggettivo della norma, che genericamente si riferisce alle “imprese“, anche se successivamente si fa riferimento alla Nota Integrativa del bilancio di esercizio (o del bilancio consolidato per le società obbligate a redigerlo) quale documento in cui fornire l’informativa in questione.
Pertanto, sono interessate a tale obbligo “solamente” le società di capitali, ossia quelle che redigono il bilancio in forma ordinaria o in forma abbreviata (di cui all’articolo 2435-bis cod. civ.).
Rientrano tuttavia anche le società che redigono il “micro” bilancio di cui all’articolo 2435-ter cod. civ., anche se per le stesse non è previsto l’obbligo di presentazione della Nota integrativa (salvo fornire alcune informazioni di cui all’articolo 2427 cod. civ. in calce allo Stato patrimoniale), in quanto la nuova tassonomia XBRL recentemente approvata inserisce un nuovo campo nella Nota Integrativa anche per le micro-imprese. Per tali società è evidente che l’informativa sarà inserita in calce allo Stato Patrimoniale.
In merito all’ambito oggettivo delle informazioni da pubblicare, la norma è ampia in quanto ricomprende “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere“.
Per comprendere le informazioni da indicare, può aiutare la lettura della circolare 2/2019 del Ministero del Lavoro in cui è precisato che sono da ritenere vantaggi economici da pubblicare:
- contributi, sovvenzioni, sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati (società controllate dalla PA). In tal caso si tratta di somme ricevute senza alcuna controprestazione e quindi in assenza di un sinallagma contrattuale;
- somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo “cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall’esistenza di uno scambio”.
In relazione all’arco temporale di riferimento la predetta circolare 2/2019 precisa che devono essere pubblicate tutte le somme effettivamente ricevute nell’anno solare precedente (1.1 – 31.12) “indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono” (va, quindi, applicato il principio di cassa).
Si segnala che la mancata osservanza di tale adempimento informativo comporta la restituzione delle somme ricevute entro tre mesi.
Infine, con la recente approvazione della legge di conversione del decreto semplificazioni (D.L. 135/2018, convertito in L. 12/2019), è stato disposto che per gli aiuti di Stato e per quelli de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la relativa registrazione sostituisce l’obbligo informativo di bilancio, fermo restando l’obbligo di dichiarare nella Nota integrativa l’esistenza degli aiuti di Stato oggetto di pubblicazione nel predetto Registro nazionale.
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