6 Dicembre 2013

Varato il nuovo Isee

di Giovanni Valcarenghi
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Con DPCM del 3 dicembre è stato finalmente varato il nuovo Isee (Indicatore della situazione economica equivalente), definito ai sensi dell’articolo 2 come lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Ai fini dell’effettiva operatività del nuovo strumento si rendono, tuttavia, ancora necessari ulteriori passaggi oltre, ovviamente la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. In primis è necessario l’adeguamento della DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) e della relativa attestazione rilasciata.

La DSU consiste in una dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione e come disciplinato dall’articolo 3. La validità della dichiarazione è decorre dal giorno di rilascio al 15 gennaio dell’anno successivo. Resta in teso che, in caso di mutamenti nelle condizioni, il dichiarante può sempre presentare una nuova DSU a variazione della precedente. Inoltre, è nei poteri degli enti erogatori chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare.

Come detto, in seguito alle modifiche intervenute, con provvedimento, da emanarsi nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DPCM, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INPS, sentita l’Agenzia delle entrate e il Garante della privacy, deve essere approvato il modello tipo della DSU e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione.

La DSU deve essere presentata ai Comuni o ai CAF di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n. 241/97, o direttamente all’amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell’INPS competente per territorio.

L’Isee viene determinato, in riferimento al singolo nucleo familiare, quale rapporto tra l’Ise (Indicatore della situazione economica) e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, l’Ise è data dalla somma di due fattori.

L’indicatore della situazione reddituale che viene determinato in ragione dei redditi e delle spese e franchigie riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

Il reddito di ciascun componente è dato dalla somma dei redditi imputabili al netto degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, di quelli effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore. Inoltre, il reddito deve essere scomputato, fino a un tetto di 5.000 euro, delle spese sanitarie per disabili, per l’acquisto di cani guida e per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, , nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate sempre in dichiarazione dei redditi, dei redditi agrari relativi alle attività di cui dall’articolo 2135 codice civile, fino a un tetto di 3.000 euro di una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro a essi assimilati a fini fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi. Da ultimo fino a un tetto di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla precedente lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20% dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi. A questi redditi vengono sottratte spese o franchigie determinate ai sensi sempre dell’articolo 4.

L’indicatore della situazione patrimoniale nella percentuale del 20%, che viene determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare. Il primo è dato dal valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno. È, inoltre compreso anche il valore del patrimonio immobiliare detenuto all’estero, in questo caso determinato secondo le regole previste per l’IVIE. Il patrimonio mobiliare è, invece, rappresentato dai depositi c/c bancari e postali, dai titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, dalle azioni o quote di (O.I.C.R.) italiani o esteri, dalle partecipazioni quotate e non quotate, dalle masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, affidate in gestione, dagli altri strumenti e rapporti finanziari e dal valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata.

L’Isee , per effetto di quanto previsto all’articolo 2, comma 4 differisce in ragione della tipologia di prestazione sociale richiesta, a seconda che essa sia

  • sociosanitaria (articolo 6);
  • rivolta a minorenni in presenza di genitori non conviventi (articolo 7);
  • per il diritto allo studio universitario (articolo 8).

In sede di introduzione del nuovo Isee, è stata prestata particolare attenzione alle modalità di controllo dello stesso, alla luce di un abuso generalizzato avvenuto nel passato.

A tal fine, si assisterà a un controllo incrociato.

Ai sensi dell’articolo 10, i soggetti che ricevono la DSU, entro i successivi 4 giorni lavorativi, devono procedere alla trasmissione telematica dei dati al sistema informativo dell’ISEE gestito dall’INPS. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell’ISEE, non ricomprese nell’elenco dei dati autodichiarati, e già presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria, sono trasmesse dall’Agenzia delle entrate all’INPS. In relazione ai dati autodichiarati, l’Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all’INPS l’eventuale esistenza di omissioni o difformità. Per i dati autodichiarati per i quali l’Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, l’INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l’esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti. Fatte tutte le dovute verifiche, l’ISEE, il contenuto della DSU e gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, è resa disponibile via web, nel termine del secondo giorno lavorativo successivo a quello dell’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria. Ai controlli effettuati dall’Inps e dall’Agenzia delle Entrate si sommano anche quelli eseguiti direttamente dagli enti erogatori, controlli che sono diversi da quelli già effettuati.