26 Marzo 2014

Variazione dati nel modello EAS

di Fabio Pauselli
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Gli enti associativi, entro il 31 marzo 2014, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali modifiche intervenute nel corso del 2013 dei dati precedentemente comunicati con il modello EAS, trasmettendone uno nuovo. La compilazione del modello EAS è obbligatoria al fine di godere delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 del TUIR e dall’art. 4 del D.P.R. 633/1972. Come ha precisato la stessa Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 125/E/2010, non sono oggetto di comunicazione i dati variati relativamente al rappresentante legale e/o all’ente e già comunicati attraverso la presentazione dei modelli AA5/6 (per gli enti non titolari di partita Iva) e AA7/10 (per gli enti titolari di partita Iva).

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