Variazione oltre l’anno con ristrutturazione debiti o piano attestato
di Sergio Pellegrinodecreto semplificazioni, l’
art. 31 modifica il disposto dell’
art. 26 del D.P.R. 633/1972 concernente le variazioni dell’imponibile o dell’imposta.
venga meno, anche soltanto parzialmente, ovvero
se ne riduca l’ammontare imponibile, compresa la circostanza di mancato pagamento, non necessariamente integrale, a causa di
procedure concorsuali rimaste infruttuose.
diritto di emettere una nota di variazione ed
esercitare la detrazione della corrispondente imposta.
decreto semplificazioni è quello di
coordinare la disciplina ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, con riferimento alle imposte sui redditi, e la disciplina IVA, contenuta appunto nell’art. 26.
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ai sensi dell’articolo 182 bis regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un
piano attestato, ai sensi dell’articolo 67, lettera d) regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, oltre alla possibilità di dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d’impresa, ex art. 101 comma 5 Tuir, viene riconosciuta, al fornitore che ha emesso una fattura in relazione ad operazioni successivamente non pagate in tutto o in parte dal debitore, la possibilità di recuperare l’IVA originariamente versata all’erario al momento di effettuazione della fornitura il cui corrispettivo non sia stato pagato,
prescindendo dal limite temporale dell’anno rispetto al momento di effettuazione dell’operazione.
limiti definiti dal comma 3 dell’art. 26 del decreto IVA, ossia, essendo sorta a seguito di un sopravvenuto accordo tra le parti, la necessità che sopraggiunga prima del decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione.
fallimento e del
concordato preventivo.
fallimento, il creditore può emettere la nota di variazione esclusivamente a seguito
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle osservazioni al piano di ripartizione finale stabilito dal giudice delegato, decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione inviata a tutti i creditori, compresi quelli attualmente oggetto di procedimento di opposizione, impugnazione o revocazione.
concordato preventivo, invece, l’importo oggetto della rettifica in diminuzione potrà essere determinato soltanto sulla base del
piano di ripartizione finale, approvato secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione della procedura, e quindi soltanto una volta terminata la liquidazione giudiziale.
l’emissione della nota di variazione non deve rispettare particolari vincoli formali, ma deve presentare le stesse caratteristiche della fattura che va a rettificare, contenendo le generalità delle parti, l’indicazione della variazione della base imponibile, dell’aliquota applicata e del relativo tributo, nonché i dati identificativi della fattura originaria; va poi numerata e annotata nei termini di legge.
destinatario della nota di variazione
anche il professionista incaricato della procedura concorsuale, alla luce del fatto che presso il suo studio viene normalmente insediato il nuovo domicilio della società debitrice.