8 Febbraio 2019

Vending machine: invio non dovuto in assenza di corrispettivo

di Alessandro Bonuzzi
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Con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 3 pubblicata in data 24 gennaio 2019, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni con riferimento all’obbligo di inviare i corrispettivi delle operazioni effettuate tramite vending machine.

Preliminarmente, al riguardo, si deve ricordare che:

  • l’articolo 2 D.Lgs. 127/2015 ha introdotto l’obbligo “per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei relativi corrispettivi giornalieri;
  • successivamente, il Direttore dell’Agenzia delle entrate, rispettivamente il 30 giugno 2016 (protocollo n. 102807) ed il 30 marzo 2017 (protocollo n. 61936), ha emanato due distinti provvedimenti:
  1. fornendo la definizione di distributore automatico;
  2. stabilendo il necessario presupposto della previsione normativa, vale a dire che la cessione/prestazione eseguita dia luogo ad un corrispettivo, rilevante ai fini Iva, imputabile in capo al soggetto che la effettua;
  3. prevedendo l’esclusione dagli obblighi di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi per gli apparecchi che fungono da mero strumento di pagamento di un bene/servizio che sarà reso in altro modo o tempo, fornendone solo l’attestazione/quantificazione (come avviene, ad esempio, per i pedaggi autostradali);
  4. fissando la decorrenza degli obblighi di memorizzazione e invio (1° aprile 2017, per i distributori automatici dotati di una “porta di comunicazione”, e 1° gennaio 2018, per gli apparecchi privi di tale porta);
  5. individuando le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente con relative modalità.

L’istanza di consulenza giuridica, che sta alla base della risposta n. 3 in commento, poi fornita dall’Agenzia, è stata presentata da un’Associazione che desiderava conoscere, tra le altre cose:

  1. se il gestore di un” distributore automatico “il cui utilizzo da parte dell’utente è rimesso al rilascio di una apposita card su cui non è caricato alcun tipo di importo, ma che costituisce, semplicemente, il “titoloper fruire dell’impianto, seppur contingentato in termini di quantità e/o tempo, sia soggetto agli obblighi di legge inerenti la trasmissione telematica dei corrispettivi”;
  2. come debba eventualmente adempiere alla normativa di cui all’articolo 2, D.Lgs. 127/2015, … il gestore di una” vending machinenon dotata di gettoniera, il quale affidi la vendita e l’eventuale ricarica delle card/chiavette a esercizi commerciali presenti sul territorio ove è installato l’impianto, talché i dati su quanto effettivamente erogato siano reperibili nell’impianto, mentre i dati sul potenzialmente erogabile risiedano presso altro esercente”;
  3. se una P.A. o un soggetto economico privato che gestisce una vending machine che eroghi esclusivamente a titolo gratuito siano soggetti alla normativa di cui all’articolo 2 del D.Lgs 127/2015 ed alle successive incombenze imposte dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”.

Già la “soluzione prospettata” dal contribuente andava nel senso di escludere siffatte ipotesi dall’obbligo comunicativo. In particolare, a parere dell’istante:

  • i casi di cui ai precedenti punti 1) e 2) non rientrano tra gli obblighi comunicativi previsti dal Lgs. 127/2015 laddove la vendita avvenga presso un esercente che, all’atto dell’acquisto della card o della sua ricarica, rilasci idonea certificazione fiscale all’utilizzatore della vending machine. In tali ipotesi, peraltro, non vi sarebbe nemmeno necessità di censimento del sistema master;
  • in caso di erogazione a titolo gratuito, mancando il corrispettivo e la presenza nel distributore automatico di un “sistema di pagamento” e di un “sistema master” di registrazione dei dati concernenti lo stesso, non si è in presenza di una vending machine e dunque non si ricade nella fattispecie prevista all’articolo 2 D.Lgs. 127/2015.

L’Agenzia nel suo parere ha avvallato la soluzione dell’associazione, affermando che, allorquando l’erogazione dei beni o dei servizi attraverso il distributore avvenga in assenza di corrispettivo, seppur mediante l’utilizzo di un titolo/strumento che abiliti al prelievo (ad esempio una chiavetta/card rilasciata gratuitamente, sulla quale non è caricato denaro), essa è esclusa dagli obblighi di memorizzazione e invio di cui all’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015, nonché da quelli di accreditamento e censimento.

Tuttavia, ha altresì precisato l’Agenzia, gli obblighi permangono qualora vi sia un corrispettivo. E ciò accade, ad esempio, qualora il titolo/strumento (card/chiavetta o altro) consenta l’acquisto di beni e/o servizi soggetti ad aliquote Iva diverse, assumendo la natura di buono multiuso.

Siccome in tali ipotesi il momento impositivo coincide con la cessione del bene o con il pagamento del singolo servizio usufruito, l’erogazione determina non solo l’insorgenza degli obblighi di documentazione, ma anche di quelli di memorizzazione e trasmissione dei dati ai sensi dell’articolo 2 D.Lgs. 127/2015.

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