Vending machine iper ammortizzabili
di Alessandro BonuzziCon la circolare 23 maggio 2018, n. 177355, il MiSE ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di iper ammortamento in relazione all’individuazione dei beni agevolabili e al requisito dell’interconnessione.
Si ricorda che l’agevolazione, che prevede la possibilità per le imprese di maggiorare del 150% il costo di acquisto di beni strumentali materiali nuovi “Industria 4.0”, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, è stata:
- introdotta dalla legge di Stabilità 2017 (articolo 1, commi 9, 10 e 11, L. 232/2016) e
- prorogata dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 30, L. 205/2017) al 31 dicembre 2018, con la possibilità di utilizzare l’ulteriore termine finale del 31 dicembre 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 si proceda ad avviare l’investimento attraverso l’ordine accettato dal venditore e il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo dei beni.
Peraltro, in occasione della proroga, il legislatore ha altresì previsto una regola finalizzata a evitare, a determinate condizioni, la cessazione dal benefico nell’ipotesi in cui, durante il periodo di fruizione dell’iper ammortamento, si verifichi il realizzo a titolo oneroso dei beni agevolati. Difatti, nonostante la cessione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’Allegato A alla L. 232/2016;
- attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Ciò evita che il beneficio accordato possa in qualche modo “soffocare” l’ulteriore implementazione del processo di trasformazione tecnologica che l’impresa intende intraprendere.
Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, l’impresa può comunque proseguire nella fruizione dell’agevolazione, ma solo fino a concorrenza dell’iper ammortamento spettante in base al minor costo.
Tra le precisazioni contenute nella circolare del Ministero, particolare rilievo assume quella concernente le vending machine, se non altro per la diffusione delle stesse.
Al riguardo, infatti, si afferma che rientrano nell’agevolazione dell’iper ammortamento i distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande.
Ciò in ragione del fatto che tali cespiti, siccome costituiscono dei “negozi automatici”, essendo in grado di prestare autonomamente (e automaticamente) il servizio e cioè la vendita di prodotti finiti in esse (fisicamente) contenuti, sono assimilabili, agli effetti della disciplina dell’iper ammortamento, ai “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica” e, quindi, riconducibili al punto 12 del primo gruppo dell’allegato A della L. 232/2016.
Va, però, osservato che solo i distributori automatici di nuova generazione presentano caratteristiche tecnologiche tali da soddisfare potenzialmente le condizioni per accedere all’agevolazione.
In particolare, precisa il documento in esame, per soddisfare il requisito dell’interconnessione i distributori automatici devono essere in grado di scambiare informazioni in maniera bidirezionale:
- in ingresso – ricevendo da remoto istruzioni/indicazioni quali, ad esempio, la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina e/o la variazione del listino prezzi dei prodotti – e
- in uscita – comunicando informazioni quali, ad esempio, stato componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni di natura logistica e diagnostica.
Inoltre, l’accesso al beneficio deve considerarsi subordinato al fatto che i distributori automatici soddisfino gli standard di compliance fiscale previsti dalle disposizioni regolamentari stabilite in materia dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il chiarimento di favore fornito dal MiSE, così come tutti quelli contenuti nella circolare, deve intendersi valevole anche per gli investimenti effettuati nel corso del primo periodo d’imposta di vigenza dell’incentivo, ossia, per la generalità delle imprese, nel corso del 2017.
Pertanto, nel caso di:
- beni acquistati e messi in funzione nel corso del 2017, con annessa interconnessione, e
- per i quali, in via prudenziale, l’impresa abbia ritenuto non applicabile l’iper ammortamento, ma che invece, sulla base dei nuovi chiarimenti, siano ammissibili al beneficio,
è possibile recuperare la quota di iper ammortamento relativa al 2017.