28 Febbraio 2015

Vendita “fittizia” dell’immobile e azione revocatoria di Equitalia

di Cristoforo Florio
Scarica in PDF

Non di rado capita di imbattersi nell’ipotesi del contribuente che, presentando una rilevante situazione debitoria nei confronti di Equitalia, provvede a spossessarsi “fittiziamente” del bene immobile (spesso, l’unico) di cui è proprietario. L’attività di riscossione coattiva risulta in questi casi improduttiva in quanto il concessionario, esaminato il profilo reddituale e patrimoniale del contribuente moroso, rileva che lo stesso ha sottratto i propri beni alla garanzia generica prevista dall’art. 2740 Cod. Civ. Peraltro, l’atto dispositivo viene spesso posto in essere già prima della notifica della cartella di pagamento, pur non essendo infrequenti i casi in cui la sottrazione del bene avviene nell’arco di tempo previsto dall’art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 per il pagamento delle somme dovute.

Al fine di rendere maggiormente efficace l’azione di recupero del credito tributario, la L. n. 311/2004 (cd. “legge Finanziaria 2005”) ha stabilito che il concessionario della riscossione tributaria, oltre a poter procedere nei confronti del contribuente con l’espropriazione forzata per il recupero delle somme iscritte a ruolo, può “(…) promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore (…)” (art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973).

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
Rinnovo automatico a prezzo di listino
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF