4 Dicembre 2015

Vendite alla Grande distribuzione e recupero dell’IVA sui buoni sconto

di Marco Peirolo
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Ai fini della richiesta del rimborso IVA, il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’articolo 2946 c.c. non è applicabile nel caso in cui la normativa italiana non contempli la specifica fattispecie che, in base alla normativa unionale, dà invece diritto alla restituzione del credito IVA. Ne discende che, nella disciplina nazionale, il rimborso resta soggetto al termine biennale di decadenza previsto dall’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

Questo principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20964 del 16 ottobre 2015, avente per oggetto il diritto, da parte del produttore, di recuperare l’IVA corrispondente al valore dei buoni sconto e dei buoni rimborso utilizzati dal consumatore finale, cioè da un soggetto che è “terzo” rispetto al rapporto intrattenuto con la Grande distribuzione.

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