14 Settembre 2019

Vendite per corrispondenza e regole Iva

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b), D.L. 331/1993, costituiscono operazioni non imponibili in Italia “le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa”.

È opportuno osservare sin da subito che l’articolo 11-quater, comma 1, D.L. 35/2005 ha precisato che risulta irrilevante la modalità con cui si conclude la vendita per corrispondenza o per catalogo, con la conseguenza che anche la vendita di beni tramite Internet rientra nella disciplina in questione (in tal senso si veda anche la risoluzione n. 274/E/2009).

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