Vendite “tax free”: la procedura di sgravio dell’Iva in dichiarazione annuale
di Marco PeiroloCon un precedente contributo sono state illustrate le modalità di emissione delle fatture e delle relative note di variazione per le operazioni “tax free shopping”, non imponibili Iva ai sensi dell’articolo 38-quater D.P.R. 633/1972.
In questa sede si esaminano le modalità di compilazione della dichiarazione Iva annuale da parte del negoziante, a tal fine distinguendo a seconda che lo sgravio dell’imposta sia riconosciuto ai viaggiatori extra-UE attraverso:
- l’emissione della fattura in regime di non imponibilità; oppure
- il rimborso ex post dell’imposta addebitata in fattura.
Nel primo caso, le cessioni effettuate ai sensi dell’articolo 38-quater, comma 1, D.P.R. 633/1972, cioè senza addebito d’imposta, vanno annotate nel registro delle fatture emesse, come non imponibili e il relativo ammontare va riportato nel rigo VE32 (Altre operazioni non imponibili) della dichiarazione annuale.
In caso di mancata esportazione entro il terzo mese da quello dell’acquisto o di mancata trasmissione, da parte del cessionario, della fattura munita di visto elettronico entro il quarto mese successivo a quello dell’operazione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell’operazione, a norma dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, sul registro delle fatture emesse, per la sola Iva, ma con riferimento all’operazione effettuata.
Come precisato dalla risoluzione 186/E/2001, in sede di dichiarazione annuale, il valore imponibile delle cessioni in parola deve essere comunque riportato nel rigo VE32, tra le operazioni non imponibili, mentre l’imposta è annotata nel rigo VE25 (Variazioni e arrotondamenti d’imposta).
Si consideri l’esempio di un viaggiatore statunitense che ha acquistato un capo di abbigliamento presso un negozio di Milano il 10 giugno al prezzo di 1.000,00 euro, al netto dell’Iva e il negoziante emette fattura senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 38-quater, comma 1, D.P.R. 633/1972.
Il trasporto al di fuori dell’Unione europea deve avvenire entro il 30 settembre e la fattura di vendita, munita di visto elettronico, deve pervenire al negoziante entro il 31 ottobre.
In caso negativo, il negoziante deve provvedere alla regolarizzazione dell’operazione attraverso l’emissione di una nota di addebito dell’Iva per l’importo di 220,00 euro.
In sede di dichiarazione annuale, nel rigo VE24 occorre indicare l’importo di 220,00 euro, mentre nel rigo VE32 va riportato l’importo di 1.000,00 euro.
Riguardo all’ulteriore procedura di sgravio dell’Iva, prevista dall’articolo 38-quater, comma 2, D.P.R. 633/1972, in caso di mancato adempimento degli obblighi per poterne beneficiare, l’operatore nazionale è tenuto ad indicare l’imponibile della cessione nel rigo VE20, oppure VE21, VE22 o VE23, a seconda dell’aliquota applicata, e l’imposta nel rigo VE25.
Nell’ipotesi in cui i presupposti per il rimborso dell’imposta si verifichino e la stessa venga recuperata contabilmente nel registro degli acquisti a seguito della procedura di variazione in diminuzione di cui all’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972, il negoziante deve riportare la variazione in diminuzione, pari all’imposta rettificata, nel rigo VE25, al fine del recupero dell’Iva. Per quanto precede, il valore dell’imposta non deve essere indicato nel quadro VF.
Si consideri l’esempio di un viaggiatore statunitense che acquista un capo di abbigliamento presso un negozio di Milano il 10 giugno al prezzo di 1.220,00 euro, Iva inclusa. Nella fattura emessa dal negoziante ai sensi dell’articolo 38-quater, comma 2, D.P.R. 633/1972, l’Iva, pari a 220,00 euro, è scorporata per essere addebitata separatamente nel documento.
Il 15 luglio, il negoziante riceve la fattura di vendita munita del visto elettronico e, quindi, emette nota di variazione.
In sede di dichiarazione annuale, nel rigo VE23 occorre indicare, nel campo 1, l’importo di 1.000,00 euro e, nel campo 2, l’importo di 220,00 euro, mentre nel rigo VE25 va riportato l’importo di 220,00 euro con segno negativo.