Ventilazione dei corrispettivi
di Federica FurlaniCon la procedura di ventilazione, disciplinata dall’articolo 24, comma 3, D.P.R. 633/1972, i contribuenti in possesso di una serie di requisiti soggettivi e oggettivi possono registrare i corrispettivi giornalieri in maniera globale, ovvero in un unico importo senza distinguere le diverse aliquota Iva.
Le norme applicative sono contenute nel D.M. 3495/1973 e il metodo è facoltativo rispetto alla normale liquidazione dell’Iva che prevede la registrazione dei corrispettivi distinti per aliquota. Se il contribuente decide di avvalersene non deve comunque fare alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria o alcuna opzione in dichiarazione annuale.
Venendo ai requisiti, possono applicare la procedura di ventilazione i commercianti al minuto di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972 autorizzati alla vendita di merci rientranti nelle seguenti categorie:
- prodotti alimentari o dietetici;
- articoli tessili o di vestiario, comprese le calzature;
- prodotti per l’igiene personale o farmaceutici.
Vi sono tuttavia dei casi di esclusione:
- se il commerciante è autorizzato a vendere anche merci rientranti in altre categorie, la ventilazione è ammessa se l’ammontare annuo degli acquisti e delle importazioni di tali merci è uguale o inferiore al 50% dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni. Se il limite del 50% viene superato, la ventilazione non potrà essere applicata nell’anno successivo;
- se l’ammontare annuo dei corrispettivi relativi alle vendite con emissione di fattura, con esclusione di quelle relative all’alienazione di beni strumentali, è superiore al 20% dei corrispettivi totali, nell’anno successivo non sarà possibile avvalersi della ventilazione.
In tali casi la procedura va disapplicata per obbligo normativo, tenendo conto che la stessa può sempre essere disapplicata per scelta avendo natura opzionale.
Dal punto di vista operativo, nel corso di ciascun periodo di liquidazione (mese o trimestre), i corrispettivi devono essere annotati, nel registro di cui all’articolo 24 D.P.R. 633/1972, in un unico importo giornaliero Iva inclusa senza distinzione di aliquota, e il contribuente deve tenere distinte le vendite effettuate tramite emissione di fattura che devono invece essere annotate separatamente e distinte per aliquota.
La registrazione degli acquisti va invece effettuata normalmente distinguendo per aliquota ma avendo cura di separare gli acquisti di merci da ventilare, perché destinate al commercio al minuto, da quelli di altri beni e servizi e dei beni ammortizzabili.
Al termine di ciascun periodo di liquidazione, per effettuare la ventilazione, il contribuente deve:
- sommare l’ammontare degli acquisti di beni da ventilare, suddivisi per aliquota, effettuati nel periodo stesso, con l’ammontare di quelli dei periodi precedenti (se ad esempio si sta liquidando l’Iva di agosto, sarà necessario determinare i totali degli acquisti di beni da ventilare da gennaio ad agosto);
- stabilire il rapporto di composizione percentuale per ciascun gruppo di acquisti soggetti alle diverse aliquote: in tal modo va indicata per ogni aliquota l’incidenza in percentuale sul totale degli acquisti;
- applicare le percentuali di composizione degli acquisti come sopra determinate, al totale dei corrispettivi registrati, determinandone, quindi, la ventilazione.
Poiché gli importi ottenuti per effetto della ventilazione sono comprensivi dell’imposta, ai fini della liquidazione occorre procedere allo scorporo dell’Iva in essi contenuta, mediante applicazione delle apposite percentuali e poi sommare l’Iva a debito sulle eventuali fatture emesse.
Tale procedimento deve essere ripetuto per ciascuna liquidazione e poi definitivamente in sede di dichiarazione annuale Iva.
In sede dichiarativa infatti va effettuato il conguaglio, indicando il totale annuo dei corrispettivi registrati ripartiti per aliquote in proporzione della composizione annua di acquisti e importazioni.
A livello contabile, l’adeguamento per il conguaglio annuale dell’Iva, deve avere come contropartita i ricavi di vendita.
Un’ultima indicazione in merito al regime della ventilazione ci viene fornita dall’articolo 36 D.P.R. 633/1972 che prevede che, nel caso in cui vengano esercitate più attività e una preveda la procedura di ventilazione, è obbligatorio applicare la separazione contabile, con i conseguenti obblighi di fatturazione, registrazione e liquidazione separata.
Per approfondire le problematiche relative all’Iva vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione: