Ventilazione: passaggi interni esclusi dallo spesometro
di Alessandro BonuzziIl prossimo 6 aprile scade il termine per presentare la comunicazione dei dati delle fatture relative al secondo semestre del 2017.
I dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (fatture emesse e ricevute nonché bollette doganali ed eventuali note di variazione) devono essere trasmessi in forma “analitica”. Con la risoluzione 87/E/2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la comunicazione deve avvenire “per competenza”. Ciò significa che nel prossimo spesometro devono essere inviati:
- relativamente alle fatture attive, i dati delle fatture emesse dal 1° luglio al 31 dicembre 2017;
- per quanto riguarda, invece, le fatture di acquisto, i dati delle fatture registrate dal 1° luglio al 31 dicembre 2017.
Sebbene l’adempimento oramai non sia più una novità, alcuni aspetti compilativi non sono, ancora oggi, del tutto chiari. In particolare, nel presente contributo, ci si vuole soffermare sui contribuenti che, ai fini dell’Iva, tengono contabilità separate per il fatto di svolgere un’attività soggetta a ventilazione.
È noto che, in linea generale, quando un contribuente svolge più attività, l’Iva va comunque applicata unitariamente e cumulativamente. Tuttavia, la disposizione di riferimento – articolo 36 D.P.R. 633/1972 – individua alcune deroghe a tale principio, prevedendo situazioni nelle quali il contribuente che esercita più attività:
- è obbligato alla separazione delle attività ai fini Iva;
- può optare per l’applicazione separata dell’Iva in funzione della singola attività svolta.
E tra i casi in cui vige l’obbligo di separazione, si annovera proprio quello del contribuente che esercita – anche – un’attività di commercio al minuto per la quale utilizza il metodo della c.d. “ventilazione dei corrispettivi”.
Ebbene, in tali circostanze, come devono essere trattati, ai fini dello spesometro, gli eventuali passaggi interni di beni da un’attività all’altra? I dati relativi a tali operazioni vanno comunicati oppure non sono rilevanti?
Al riguardo, va prima di tutto ricordato che non è dovuta alcuna Iva relativamente ai passaggi interni laddove una delle attività svolte è soggetta a ventilazione, ancorché il valore dei beni “trasferiti” debba comunque essere registrato al fine di procedere alla ventilazione dei corrispettivi di vendita.
Una conferma sulla non rilevanza Iva di queste operazioni è contenuta direttamente nelle istruzioni del modello della dichiarazione annuale Iva, secondo cui “non concorrono alla determinazione del volume di affari i passaggi interni tra attività separate. Pertanto, tali passaggi, compresi nel quadro VE dei singoli moduli in quanto assoggettati al tributo, vanno indicati, unitamente alle cessioni di beni ammortizzabili, nel rigo VE40, al fine di ridurre il volume d’affari.
Va evidenziato che i passaggi interni di beni all’attività di commercio al minuto di cui all’articolo 24, terzo comma (attività che liquidano l’IVA con la c.d. ventilazione delle aliquote), e da questa ad altre attività, non sono soggetti all’imposta e non vanno indicati al rigo VE40”.
In altri termini, i passaggi interni di beni dall’attività soggetta a ventilazione all’altra attività, e viceversa, proprio per il fatto di essere operazioni fuori dal campo di applicazione dell’imposta, non entrano in alcun modo in dichiarazione Iva.
Ecco che allora pare corretto ritenere che i dati di tali operazioni non debbano nemmeno essere comunicati nello spesometro. D’altro canto, se fosse vero il contrario, si verificherebbe un’inspiegabile disallineamento informativo tra i due adempimenti.
Quanto sostenuto acquista ancora più forza se si considera che i passaggi interni in questione rimangono esclusi anche dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.
Infine, è appena il caso di precisare che i dati dei passaggi interni tra attività separate di cui nessuna in ventilazione, essendo rilevanti ai fini dell’Iva, vanno invece inclusi nello spesometro.