Verifica fiscale: in quali casi è possibile effettuare l’accesso domiciliare?
di Marco BargagliNel corso di una verifica fiscale l’Amministrazione finanziaria, avvalendosi dei poteri previsti dall’articolo 52 D.P.R. 633/1972 e dell’articolo 33 D.P.R. 600/1973, può ordinariamente accedere all’interno dei locali adibiti all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali.
In merito, è obbligatorio esibire il tesserino personale di riconoscimento, il foglio di servizio sottoscritto dal Comandante del Reparto della Guardia di Finanza, ossia l’ordine di verifica o di accesso siglato dal responsabile dell’Ufficio, qualora i verificatori appartengano all’Agenzia delle entrate.
L’attività ispettiva viene svolta per la ricerca, la prevenzione e la repressione delle violazioni in materia di entrate dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dell’Unione Europea, nonché per acquisire tutti gli elementi utili ai fini dell’accertamento delle imposte dovute e per la repressione delle frodi fiscali.
Ai sensi dell’articolo 2 D.Lgs. 68/2001, al Corpo della Guardia di finanza – quale organo di polizia economico finanziaria – sono demandati peculiari compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:
- imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale;
- diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell’Unione europea;
- ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale;
- attività di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la potestà amministrativa d’imposizione;
- risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico, nonché di programmi pubblici di spesa;
- entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
- demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unità produttive in via di privatizzazione o di dismissione;
- valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché movimentazioni finanziarie e di capitali;
- mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l’esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio;
- diritti d’autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico;
- ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Unione europea.
Onde acquisire il pertinente quadro probatorio utile a contrastare eventuali fenomeni di evasione fiscale, oltre nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, è possibile effettuare l’accesso in altri luoghi e, segnatamente:
- nei locali adibiti esclusivamente ad abitazione privata e relative pertinenze;
- nei locali c.d. promiscui ossia quelli adibiti, oltre che all’esercizio di attività economiche, agricole e professionali, anche ad abitazione privata.
In merito, giova ricordare che l’accesso in locali adibiti esclusivamente ad abitazione privata può avvenire solo in presenza della preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica, nelle ipotesi di “gravi indizi di violazioni delle norme tributarie”, con il preciso obiettivo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altri documenti comprovanti le violazioni (Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, volume II – parte III – capitolo 2 “Poteri esercitabili”, pag. 13 e ss.).
I principi di diritto previsti in tema di accesso domiciliare (con particolare riferimento al profilo motivazionale dell’autorizzazione) sono stati illustrati dalla suprema Corte di cassazione, sezione 5^ civile, con la recente sentenza n. 28563/2019 del 06.11.2019, nella quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società di capitali che aveva paventato l’illegittimità dei dati e notizie acquisiti nel corso di un accesso domiciliare autorizzato dal magistrato.
Gli Ermellini hanno dapprima ripercorso l’ambito giuridico di riferimento, affermando che l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso domiciliare, prescritta in materia di Iva dall’articolo 52 D.P.R. 633/1972, in quanto sottesa all’acquisizione degli elementi di riscontro della supposta evasione fiscale, al fine di evitarne l’occultamento o la distruzione, è contraddistinta da un largo margine di discrezionalità da cui discende il carattere necessariamente sintetico della relativa motivazione.
In tale contesto, l’obbligo motivazionale deve ritenersi assolto nel caso in cui risultino indicate la nota e l’autorità richiedente, con la specificazione che il provvedimento trova causa e giustificazione nell’esistenza di gravi indizi di violazione della Legge fiscale, la cui valutazione dev’essere effettuata “ex ante” con prudente apprezzamento.
Il giudice tributario, davanti alla contestazione della pretesa impositiva avanzata sui risultati dell’accesso domiciliare, “può essere chiamato a controllare l’esistenza del decreto del pubblico ministero e la presenza in esso degli indispensabili requisiti e che, nel valutare la legittimità del provvedimento di autorizzazione all’accesso domiciliare, terrà conto, quanto al requisito motivazionale, che l’apprezzamento della gravità degli indizi è esternabile anche in modo sintetico, oppure indiretto, tramite il riferimento ai dati allegati dall’autorità richiedente” (cfr. Corte cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16424/2004).
In definitiva, a parere degli ermellini, il giudice di merito si è conformato ai princìpi di diritto sopra descritti, ritenendo legittimo l’accesso domiciliare presso l’abitazione della legale rappresentante della società verificata, sulla scorta della preventiva autorizzazione del pubblico ministero, che non era priva di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di violazione delle norme tributarie.
Infatti, l’autorizzazione rilasciata da parte dell’Autorità giudiziaria richiamava la nota trasmessa dal Reparto della Guardia di Finanza operante, con la quale si faceva presente che doveva essere avviata una verifica fiscale in presenza di “gravi indizi della violazione di norme tributarie” raccolti dai verificatori ancor prima di chiedere l’autorizzazione all’accesso domiciliare, grazie ad un’intensa e articolata attività investigativa in precedenza avviata.