Verifiche di fine anno: regimi contabili e periodicità delle liquidazioni Iva da adottare nel 2022
di Federica FurlaniIn prossimità della chiusura del periodo di imposta 2021 è necessario verificare il rispetto dei requisiti per continuare ad adottare anche nel 2022 le semplificazioni previste per:
- la tenuta della contabilità semplificata “per cassa”, da parte di imprenditori individuali e società di persone;
- l’effettuazione di liquidazioni trimestrali ai fini Iva, da parte dei lavoratori autonomi e di tutte le tipologie di impresa.
Per quanto riguarda i regimi contabili adottabili, ricordiamo che:
- le società di capitali (Srl, SpA, …) sono obbligatoriamente tenute al regime di contabilità ordinaria, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito;
- per gli esercenti arti e professioni il regime di contabilità semplificata costituisce il regime naturale, indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti;
- imprenditori, società di persone ed enti non commerciali adottano il regime di contabilità semplificata, disciplinato dall’articolo 18 D.P.R. 600/1973, se rispettano determinati limiti di ricavi percepiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata, o possono optare per quello ordinario.
I limiti dei ricavi per poter accedere al regime semplificato “per cassa” sono i seguenti:
- 400.000 euro per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi, individuate facendo riferimento alle operazioni di cui all’articolo 3, commi da 1 a 3 e 4 lett. a), b), c), e), f) e h), D.P.R. 633/1972;
- 700.000 euro per chi svolge altre attività;
e bisogna far riferimento ai ricavi percepiti di cui agli articoli 57 e 85 Tuir, ovvero:
- i corrispettivi delle cessioni di beni e/o servizi alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- le assegnazioni dei predetti beni ai soci o utilizzati in autoconsumo dal titolare;
- la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
- i contributi in conto esercizio a norma di legge.
Il rispetto di tali soglie di ricavi deve essere verificato in ogni periodo di imposta: il superamento della soglia in un esercizio comporta l’obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.
In caso di inizio attività in corso d’anno, nella valutazione è necessario effettuare il ragguaglio ad anno dei ricavi presunti indicati in sede di inizio attività nel modulo AA7 o AA9.
I contribuenti (imprenditori, società di persone ed enti non commerciali) che hanno percepito ricavi inferiori ai limiti sopra indicati, adottano la contabilità semplificata quale regime naturale: l’ingresso nel regime non è pertanto subordinato ad alcuna manifestazione di volontà.
È comunque possibile optare per la tenuta della contabilità ordinaria; opzione che si effettua con comportamento concludente, va comunicata successivamente nell’ambito del quadro VO della dichiarazione Iva (rigo VO20 casella 2), ed è vincolante almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, restando valido fino a revoca. Coloro che effettuano solo operazioni esenti, essendo esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, comunicano invece l’opzione presentando il quadro VO unitamente alla dichiarazione dei redditi.
Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività bisogna operare la seguente distinzione:
- nel caso di ricavi delle attività non annotati distintamente, bisogna far riferimento al limite previsto per le attività diverse da quelle di prestazioni di servizi, e quindi ai 700.000 euro.
- nel caso di ricavi delle attività annotati distintamente, il limite da considerare è quello dell’attività prevalente (ovvero quella con la quale sono stati percepiti i maggiori ricavi nel periodo di imposta). Quindi se l’attività prevalente è quella relativa alle prestazioni di servizi, andrà verificato il limite di 400.000 euro, altrimenti quello di 700.000 euro. In ogni caso, come precisato dalla risoluzione 293/E/2007, andrà comunque verificato, anche se l’attività prevalente è quella di prestazione di servizi, che i ricavi complessivi siano inferiori a 700.000 euro.
Quindi i passaggi da effettuare sono:
- identificare l’attività prevalente;
- verificare la soglia di ricavi percepiti dell’attività prevalente;
- verificare che il limite complessivo dei ricavi percepiti derivanti da tutte le attività sia inferiore a 700.00€.
Ricordiamo che il contribuente, dopo aver verificato la possibilità di tenere la contabilità semplificata per cassa, deve scegliere la modalità che intende adottare per la gestione della contabilità, così come previsto dall’articolo 18 D.P.R. 600/1973, ovvero:
- tenuta di due registri distinti (incassi e pagamenti);
- tenuta dei soli registri Iva e indicazione dei mancati incassi e pagamenti;
- tenuta dei soli registri Iva e presunzione di incasso e pagamento.
Per quanto concerne la periodicità delle liquidazioni Iva, il parametro da monitorare è il volume d’affari realizzato da imprese e professionisti nell’anno solare precedente, indipendentemente dalla forma societaria (anche società di capitali), ovvero l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nell’anno solare, ad esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni (come da quadro VE della dichiarazione Iva).
Possono dunque effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale i soggetti Iva che presentano un volume d’affari:
- non superiore a 400.000 euro, in caso di svolgimento di attività di prestazioni di servizi o arti e professioni;
- non superiore a 700.000 euro, negli altri casi.
Ricordiamo che, poiché la liquidazione Iva trimestrale è un’opzione (la liquidazione naturale è quella mensile), la scelta influirà anche sull’importo da versare: all’importo dell’Iva a debito, risultante dalla liquidazione trimestrale, va aggiunto infatti l’1% a titolo di interessi per liquidazione Iva trimestrale.
Per quanto riguarda lo svolgimento di attività miste, con o senza annotazione separata, vale quanto detto per la tenuta della contabilità semplificata, sempre rapportando i limiti al volume d’affari e non ai ricavi.
Una volta verificato il rispetto dei limiti, il contribuente ha la facoltà di effettuare le liquidazioni a cadenza trimestrale, da perfezionarsi con la barratura del rigo VO2 casella 1 della dichiarazione Iva relativa all’esercizio in cui è stato tenuto il comportamento concludente.
L’opzione è vincolante per almeno un anno e resta valida fino a revoca.