Verifiche di fine anno sugli incassi dei forfettari
di Alessandro BonuzziSoprattutto in prossimità della chiusura dell’anno solare è opportuno effettuare una verifica sui clienti che nel corso del 2024 stanno applicando il regime forfettario, al fine di individuare quali di questi contribuenti sono o saranno tenuti dal prossimo anno ad adottare il regime ordinario.
Il monitoraggio deve riguardare, segnatamente, i ricavi o compensi incassati per i quali vigono delle “soglie di fuoriuscita”. Al riguardo, si ricorda che i contribuenti forfettari che:
- nel corso del 2024 percepiscono un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 85.000 euro potranno applicare il regime agevolato anche nel 2025;
- nel corso del 2024 percepiscono un ammontare di ricavi o compensi superiore a 85.000 euro fuoriescono dal regime dal 2025;
- nel corso del 2024 percepiscono un ammontare di ricavi o compensi superiore a 100.000 euro fuoriescono dal regime già dal 2024.
Nell’ultimo caso la fuoriuscita immediata nel 2024 comporta:
- ai fini delle imposte sul reddito, l’applicazione del regime ordinario già nell’anno 2024 e con ciò, per i professionisti, l’assoggettamento a ritenuta d’acconto a partire dal compenso il cui incasso determina il superamento del limite di 100.000 euro;
- ai fini Iva, l’applicazione dell’imposta dalla fattura che comporta il superamento del limite di 100.000 euro. Laddove l’incasso avvenga in un momento successivo all’emissione della fattura che determina il superamento della soglia, gli obblighi Iva sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo, con la conseguenza che la fattura deve essere integrata. Resta salvo il comportamento adottato per le operazioni fatturate prima del superamento della soglia di 100.000 euro, anche se incassate successivamente (circolare n. 32/E/2023).
Ad esempio, l’avvocato che:
- al 30.11.2024 ha fatturato e incassato i compensi delle prime 10 fatture pari a complessivi 90.000 euro;
- nel mese di dicembre 2024 ha emesso la fattura numero 11 di 000 euro e la fattura numero 12 di 11.000 euro;
- il 13.12.2024 ha incassato la fattura numero 12, superando così la soglia di 100.000 euro (90.000 + 11.000 = 101.000);
è tenuto a:
- emettere una nota di debito per addebitare l’Iva sul compenso di 11.000 euro che ha determinato il superamento del limite di 100.000 euro;
- segnalare al committente l’obbligo di applicazione della ritenuta sul compenso di 11.000 euro, nonché sui compensi incassati successivamente (compreso quello della fattura numero 11 di 2.000 euro).
Si segnala che il superamento del limite di 100.000, ma non di 150.000 euro, nell’anno 2024 non preclude l’accesso al concordato preventivo da parte del contribuente, ferma restando l’applicazione del regime ordinario e quindi dell’Irpef sul reddito “storico” (ossia sul reddito 2023), nonché dell’imposta sostitutiva del 10% sull’eccedenza (FAQ n. 6 del 8.10.2024).
Si ricorda, infine, che per la verifica del superamento della soglia dei ricavi/compensi:
- deve essere applicato il criterio di determinazione del reddito valido per l’anno di riferimento. Pertanto, il contribuente che nel 2024 adotta il regime forfettario deve assumere i ricavi o compensi in base al principio di cassa;
- assumono rilevanza i componenti positivi derivanti dall’autoconsumo;
- assumono rilevanza i diritti d’autore conseguiti se correlati con l’attività professionale svolta;
- in caso di esercizio di più attività con codici Ateco diversi, va considerata la somma dei proventi derivanti dalle 2 o più attività;
- non rilevano gli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il punteggio Isa;
- non rileva l’indennità di maternità.