8 Gennaio 2025

Verifiche di fine anno sulle soglie della contabilità semplificata

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il superamento della soglia di ricavi rilevante ai fini della possibilità di aderire al regime di contabilità semplificata ha sempre effetto dall’anno successivo e mai dall’anno in corso. Ne consegue che, in caso di superamento del limite di ricavi, scatta l’obbligo di adozione della contabilità ordinaria dall’esercizio successivo, così come nell’ipotesi opposta, ossia in caso di non superamento della soglia di ricavi, la possibilità di transitare dal regime di contabilità ordinaria al regime di contabilità semplificata trova applicazione dall’anno successivo.

Al riguardo, si ricorda che, a norma dell’articolo 18, D.P.R. 600/1973, sono ammessi alla contabilità semplificata, a partire dall’anno successivo:

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