Versamenti differiti solo per le piccole imprese nel Decreto “Cura Italia”
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariSospensione degli adempimenti tributari per tutte le imprese e professionisti, ma rinvio (concreto) dei versamenti solamente per i soggetti Iva con volume di ricavi o compensi non superiore a 2milioni di euro.
Le imprese con ricavi eccedenti tale soglia dovranno infatti versare l’Iva scadente il 16 marzo entro il prossimo 20 marzo (salvo che non rientrino in determinati settori).
È questo, in sintesi, quanto previsto, in ambito fiscale, dal Decreto “Cura Italia”, approvato nella giornata di ieri dopo una “melina” governativa senza fine, e, ad ora, ancora non pubblicato.
Il primo aspetto da sottolineare, contenuto nell’articolo 57, riguarda il rinvio generalizzato (e quindi per tutti i soggetti, a prescindere dalla dimensione) di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e assicurativi) scadenti nella giornata del 16 marzo al prossimo 20 marzo 2020, che nei fatti si rende inutile, in quanto molte imprese e professionisti, in considerazione del ritardo con il quale sono state annunciate le novità, hanno già adempiuto regolarmente ai versamenti in scadenza (in primis il saldo Iva per l’anno 2019).
In ogni caso, si tratta di un rinvio troppo ristretto, ragion per cui ulteriori disposizioni dello stesso decreto intervengono in maniera più “chirurgica”, ossia distinguendo in funzione delle dimensioni dell’impresa.
Il successivo articolo 58, invece, ha l’obiettivo di rinviare gli adempimenti connessi al versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti sul reddito da lavoro dipendente e assimilato, relativamente alle imprese che operano in determinati settori.
In particolare, il Decreto riprende l’articolo 8 D.L. 9/2020 (che riguardava solamente i soggetti che operano nel settore turistico) ed estende i relativi benefici anche alle imprese operanti in altri settori tra cui si ricordano i seguenti (a titolo esemplificativo):
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche,
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso,
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc..
Per tali imprese è previsto che i differimenti riguardino le ritenute, i contributi (previdenziali ed assicurativi) relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dovuti fino al 30 aprile 2020, nonché l’Iva dovuta nel mese di marzo 2020.
Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 31 maggio in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni ed interessi).
Il successivo articolo 59, invece, prevede un articolato e quanto mai complesso meccanismo di differimento relativo agli adempimenti e ai versamenti che si può cercare di schematizzare come segue:
- il comma 1 sospende tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (resta fermo quanto già previsto dal L. 9/2020 per gli adempimenti connessi alla precompilata). Secondo il comma 5 dello stesso articolo, i predetti adempimenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Tra gli adempimenti più rilevanti rientra senza dubbio la dichiarazione annuale Iva per l’anno 2019, in origine in scadenza entro il prossimo 30 aprile, la cui presentazione slitta a questo punto al 30 giugno 2020;
- il comma 2 contiene un differimento dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 marzo 2020, dei tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti le ritenute, i contributi previdenziali ed assicurativi riferiti ai dipendenti e soggetti assimilati, nonché all’imposta sul valore aggiunto, ma limitatamente alle imprese ed agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore ad euro 2.000.000 (da verificare nel periodo d’imposta 2019, che peraltro non è ancora stato “chiuso” ai fini dichiarativi). Secondo quanto stabilito dal successivo comma 4, il termine per il versamento è stato fissato entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio, senza aggiunta di interessi e sanzioni;
- il comma 6, infine, prevede un “aiuto” finanziario alle imprese ed ai professionisti con ricavi o compensi non eccedenti l’importo di euro 400.000 (da verificarsi con riferimento al 2019), stabilendo che tali soggetti non subiscono le ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973 in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo. Si tratta quindi delle ritenute che i professionisti e gli agenti (e soggetti assimilati) subiscono sui compensi e sui ricavi percepiti nel predetto periodo, ma nel contempo si stabilisce che per poter fruire di tale “vantaggio” è necessario manifestare apposita opzione al sostituto d’imposta, con conseguente obbligo di versare tali importi (in autoliquidazione) entro il prossimo 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio (senza sanzioni ed interessi).