Versamenti e finanziamenti infruttiferi: attenzione al transfer price
di Fabio LanduzziUna recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 13387 del 15 gennaio 2016 e depositata il 30 giugno 2016) ha affrontato una fattispecie piuttosto diffusa e dibattuta nell’ambito delle operazioni infragruppo, ovvero quella dei finanziamenti infruttiferi di interessi concessi da una controllante italiana ad una controllata estera. Ma la particolare attenzione che questo arresto giurisprudenziale ha suscitato va al di là del caso tipico del finanziamento infruttifero che, come detto, ha rappresentato e continua a rappresentare una ragione di innesco di contenzioso tributario in ambito nazionale e internazionale. Nel caso di specie, per quanto è dato trarre dalla lettura della sentenza citata, i fondi erogati dalla controllante italiana alla controllata estera – che, per completezza, era una società di diritto portoghese ma con sede nel territorio a fiscalità privilegiata della Regione autonoma di Madeira – erano stati qualificati come “Versamenti in conto futuro aumento di capitale”, perciò non come finanziamenti in senso stretto.
L’Ufficio delle entrate riteneva invece che tale provvista, utilizzata dalla controllata estera per effettuare investimenti finanziari, costituisse un prestito a titolo oneroso a cui pertanto risultava applicabile la disciplina sui prezzi di trasferimento con la conseguenza che, a fronte dell’assenza di un interesse attivo applicato alle somme erogate, contestava l’applicazione di un tasso di interesse di mercato e quindi l’omesso assoggettamento ad imposizione di interessi attivi.






21 Settembre 2016 a 7:06
Buongiorno,
bello l’intervento. Mi sorgono tuttavia due dubbi: il Liechtenstein è ora SEE che scambia info o mi sono persa qualcosa?
Il rapporto tra il Provvedimento di venerdi e la CM 51 va inteso nel senso che il Provvedimento offre un criterio alternativo ma non necessario.
E’ giusta la mia interretazione
Cordailmente
21 Settembre 2016 a 20:03
E’ stato chiarito che per gli aspetti non diversamente disciplinati nel provvedimento continuano a valere le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi, tra cui la circolare citata.
Saluti.