La disposizione prevede espressamente che è “fatto salvo quanto eventualmente giàversato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico”.
Con riferimento all’ambito soggettivo, dunque, al fine di individuare i soggetti che potranno rideterminare il secondo acconto, è necessario far riferimento ai chiarimenti offerti dalle risoluzioni 64/E/2019 e 71/E/2019, le quali hanno riservato la proroga dei versamenti al 30 settembre ai contribuenti che, contestualmente:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ricorrendo tali condizioni, la proroga è stata estesa anche ai contribuenti che:
- applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.
Tutti i soggetti appena richiamati, dunque, potranno versare il secondo acconto nella misura del 50%.
Stante tutto quanto appena premesso, la risoluzione in esame si concentra poi sull’ambito oggettivo, chiarendo che la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, oltre che alle imposte individuate espressamente dall’articolo 58 D.L. 124/2019(Irpef, Ires, Irap), anche:
- all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfettari,
- alla cedolare secca sui canoni di locazione,
- all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
Da ultimo la risoluzione precisa che il secondo acconto può essere versato nella minor misura del 50% indipendentemente dalla data di effettivo versamento della prima rata nella misura del 40%.
Quando, invece, l’acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90%.