L’Imu non è dovuta per l’abitazione principale e le connesse pertinenze, intendendosi per tale l’unità immobiliare:
- non di lusso, quindi non rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- in cui il proprietario e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
La sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 ha sancito l’illegittimità della disciplina Imu, nella parte in cui limita l’esenzione per l’abitazione principale a un solo immobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente.
La lettera b), comma 741, articolo 1, L. 160/2019, prevederebbe, infatti, che, laddove il nucleo familiare abbia la dimora abituale e la residenza in immobili diversi, nello stesso Comune o in Comuni diversi, l’esenzione Imu – prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze – possa applicarsi a un solo immobile “scelto dai componenti del nucleo familiare”.
Ebbene, per effetto della sentenza citata, ciascun coniuge, se risiede e dimora abitualmente nell’abitazione di sua proprietà, può fruire dell’esenzione Imu prevista per l’abitazione principale, indipendentemente dalla residenza e dimora abituale dell’altro coniuge, appartenente al medesimo nucleo familiare.
L’abitazione principale di lusso non fruisce dell’esenzione dall’imposta; tuttavia, sconta l’Imu con aliquota ridotta (0,5%) e detrazione di 200 euro.
Si ricorda, poi, che non è più prevista l’assimilazione all’abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta da “italiani non residenti”, iscritti all’Aire e pensionati. È, invece, riconosciuta la riduzione del 50% dell’Imu dovuta per l’unità immobiliare:
- non locata oppure data in comodato d’uso,
- posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti,
- titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l’Italia.
Beneficiano, altresì, della riduzione della base imponibile dell’imposta:
- gli immobili “vincolati” in quanto di interesse storico o artistico (riduzione del 50%);
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (riduzione del 50%);
- gli immobili concessi in comodato a genitori o figli nel rispetto di specifiche e rigide condizioni (riduzione del 50%) se:
- l’immobile non è di lusso e utilizzato come abitazione principale;
- il contratto di comodato è registrato;
- il comodante possiede un solo altro immobile in Italia e;
- il comodante risiede nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
- gli immobili concessi in locazione a canone concordato (riduzione del 25%).
Il versamento dell’Imu può essere effettuato tramite bollettino c/c postale oppure con modello F24 (ordinario o semplificato). Nel secondo caso, vanno utilizzati i seguenti codici tributo:
- 3912 Abitazione principale e relative pertinenze;
- 3913 Fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3914 Terreni;
- 3916 Aree fabbricabili;
- 3918 Altri fabbricati;
- 3925 Immobili ad uso produttivo categoria D – STATO;
- 3930 Immobili ad uso produttivo categoria D – COM.