- continua ad applicarsi la causa ostativa relativa alla presenza di un eventuale controllo fiscale, ossia l’istituto è applicabile “sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza” (articolo 13, D.P.R. 472/1997);
- è applicabile ai tributi locali quanto disposto dalla lettera a-bis) dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 (riduzione ad 1/9 del minimo), mentre non sono applicabili le riduzioni di cui alle lettere b-bis), b-ter) e b-quater) dello stesso articolo in quanto circoscritte ai tributi “amministrati” delle Entrate.
Si rileva, poi, che dovrebbe valere anche per i tributi locali quanto chiarito dalla risoluzione AdE 67/E/2011 in materia di ravvedimento “parziale”: secondo l’Agenzia il limite all’effettuazione di tali ravvedimenti “scaglionati” è rappresentato dall’intervento di controlli fiscali nei confronti del contribuente ovvero dallo scadere del termine per il ravvedimento; in tali circostanze, l’omesso versamento della parte di debito che residua non può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dal citato articolo 13 che, invece, andranno irrogate dagli Uffici, secondo le regole ordinarie.
Ciò detto, nella trattazione che segue si riepilogano le sanzioni previste in materia di Imu e Tasi in caso di omesso o insufficiente versamento.
Omessi o insufficienti versamenti
In generale, l’articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 471/1997dispone che:
- il mancato o insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato;
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia diventa pari al 15%;
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
Le sanzioni così previste sono applicabili anche ai casi di omesso o insufficiente versamento di Imu/Tasi; tuttavia, per sanare le eventuali violazioni, è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, nel qual caso sono applicabili le relative riduzioni.
A tal fine occorre evidenziare che:
Pertanto, combinando le suddette disposizioni normative, e tenuto conto che le riduzioni di cui alle lettere b-bis), b-ter)e b-quater) non sono applicabili alle violazioni in materia di Imu/Tasi in quanto circoscritte ai tributi “amministrati” dall’Agenzia delle Entrate, si rileva che il ravvedimento comporterà l’applicazione delle seguenti sanzioni ridotte.
Sanzione ridotta | Termini ravvedimento |
1,5% (1/10 di 15%) | dal 15° al 30° giorno dalla data in cui è stata commessa la violazione; |
1, 6667% (1/9 di 15%) | dal 31° al 90° giorno dalla data in cui è stata commessa la violazione; |
3,75% (1/8 di 30%) | dal 91° giorno alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale la violazione è stata commessa. |
Oltre al tributo ed alla sanzione ridotta devono essere corrisposti gli interessi legali con maturazione per ogni giorno di ritardo al tasso legale dello 0,1% annuo (dall’1/1/2017).
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