Versamento saldo Tasi 2018 entro il prossimo 17 dicembre
di Federica FurlaniEntro il prossimo 17 dicembre i soggetti passivi della Tasi, ovvero coloro che possiedono (a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) o detengono fabbricati (compresa l’abitazione principale se accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) e aree edificabili come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, devono provvedere al versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’anno 2018.
L’articolo 9, comma 3, D.Lgs. 23/2011 stabilisce infatti che la Tasi deve essere versata in 2 rate:
- la prima, di acconto entro il 16 giugno (per il 2018 andava versata entro il 18 giugno), sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite per l’anno 2017;
- la seconda, a saldo entro il 16 dicembre (per il 2018 va versata entro il 17 dicembre), sulla base delle aliquote e delle detrazioni per il 2018, deliberate dai Comuni e pubblicate entro il 28.10.2018 sull’apposito sito internet del MEF.
La Tasi viene determinata applicando l’aliquota deliberata alla base imponibile come sotto determinata. L’importo così ottenuto va rapportato in proporzione:
- alla quota di possesso, con applicazione dell’aliquota relativa alle singole posizioni soggettive. Nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori, essi sono responsabili in solido all’adempimento della relativa obbligazione; il Comune potrà pertanto rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto per la riscossione dell’intero debito tributario.
- ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.
La base imponibile Tasi si ottiene, per i fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, applicando alla rendita catastale rivalutata del 5%, risultante all’inizio dell’anno (1.1.2018), i seguenti coefficienti moltiplicatori che dipendono dalla categoria catastale di appartenenza:
- per gli immobili ad uso abitativo di cui al gruppo A (escluso A/10); per le cantine, soffitte, locali di deposito (C/2); le autorimesse e posti auto (C/6) e per le tettoie (C/7), il coefficiente è pari a 160;
- per le residenze collettive (gruppo B), i laboratori artigiani (C/3), i fabbricati e locali per esercizi sportivi (C/4) e gli stabilimenti balneari e di acque curative (C/5), il coefficiente è pari a 140;
- per gli uffici e studi privati (A/10) e gli immobili a destinazione speciale banche e assicurazioni (D/5), il coefficiente è pari ad 80;
- per gli altri immobili a destinazione speciale (gruppo D, esclusi D5), il coefficiente è 65;
- per i negozi e botteghe (C/1) pari a 55.
Per i fabbricati a destinazione speciale che non sono iscritti in Catasto e privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata applicando al valore contabile i coefficienti di cui al D.M. 19.04.2018.
È prevista inoltre la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili di interesse storico-artistico e i fabbricati inagibili o inabitabili, analogamente a quanto previsto per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.
Infine, per quanto riguarda le aree fabbricabili la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Per quanto riguarda l’aliquota Tasi, quella base è fissata pari all’1 per mille, ma i Comuni possono, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, ridurla fino ad azzerarla o aumentarla.
È tuttavia previsto un limite massimo. L’aliquota Tasi:
- sommata a quella Imu non deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31.12.2013 (10,6 per mille);
- per il 2018 (dal 2014) non può superare il 2,5 per mille, fermo restando che, se nel 2016 sono state mantenute le maggiorazioni Tasi di cui all’articolo 1, comma 677, Legge Finanziaria 2014 nella misura applicata per il 2015 (aumento dello 0,8 per mille), è possibile mantenere tali maggiorazioni per il 2018.
Il versamento del saldo Tasi, da effettuarsi entro il prossimo 17 dicembre, va predisposto mediante:
- modello F24, che consente la compensazione dell’imposta dovuta con eventuali crediti fiscali e contributivi a disposizione, utilizzando i seguenti codici tributo (risoluzione AdE 46/E/2014) nella “Sezione Imu e altri tributi locali”:
- 3958, per la Tasi relativa all’abitazione principale e relative pertinenze;
- 3959, per la Tasi relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3960, per la Tasi relativa alle aree fabbricabili;
- 3961, per la Tasi relativa agli altri fabbricati.
- o l’apposito bollettino di conto corrente postale (numero di c/c “1017381649” valido per tutti i Comuni) (M. 23.5.2014).