Verso il processo tributario telematico: le notifiche a mezzo pec
di Massimo ConigliaroUltime settimane per gli appassionati del rito cartaceo e poi comincerà l’era dei giudizi tributari esclusivamente telematici.
È noto infatti che l’articolo 16, comma 5, D.L. 119/2018 ha stabilito che le disposizioni del processo tributario telematico (P.T.T.) si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.
Da quella data l’utilizzo della modalità cartacea sarà consentita, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3 bis, D. Lgs. 546/1992, soltanto per le controversie di valore inferiore a 3.000 euro, per le quali è possibile stare in giudizio senza assistenza tecnica.
Fino alla fine del prossimo mese di giugno, ciascuna parte potrà scegliere se utilizzare la tradizionale modalità cartacea di notifica e deposito di ricorsi, controdeduzioni e appelli tributari oppure utilizzare quella telematica, previa registrazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (in sigla S.I.G.I.T.), l’infrastruttura tecnologica che gestisce in via esclusiva il processo tributario telematico.
È bene precisare che, se si sceglie una strada di notifica dell’atto a controparte, cartacea o telematica che sia, il successivo deposito in commissione tributaria dovrà avvenire con la medesima modalità.
Il processo telematico tuttavia è stato già oggetto di sperimentazione nel corso degli ultimi due anni da parte di un numero crescente di contribuenti e di uffici dell’amministrazione finanziaria, che – superate le difficoltà ed i timori iniziali – hanno potuto apprezzare la comodità di gestire le diverse fasi di notifica, deposito e consultazione degli atti processuali direttamente dal proprio studio.
La giurisprudenza è stata quindi interessata dalle problematiche che l’innovazione tecnologica ha portato.
Il legislatore, nelle more, ha risolto uno dei temi di maggior interesse della fase di doppio binario cartaceo/telematico con l’articolo 16, comma 2, D.L. 119/2018 – con il quale viene resa l’interpretazione autentica dell’articolo 16-bis, comma 3, D.Lgs. 546/1992 – a seguito del quale si attesta che le parti possono utilizzare, in ogni grado di giudizio, la modalità telematica indipendentemente da quella prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.
Una norma che risolve un dibattito giurisprudenziale che aveva in parte ostacolato, nel dubbio sorto in seguito ad alcune pronunce, la diffusione della modalità telematica.
Tra i temi che rimangono di attualità è quello legato alle modalità di notifica a mezzo pec degli atti tributari ed alla necessità o meno di predisporre la relata di notifica nel messaggio pec inviato.
Di recente, la CTR Lombardia, Sezione n. 20, con la sentenza n. 90 del 08.01.2019 (est. Fasano), ha stabilito che, considerata la specialità della normativa, la notifica a mezzo Pec non prevede l’acquisizione di una relazione di notifica.
Tale condivisibile principio appare peraltro in linea con le peculiari modalità di notificazione previste nel rito tributario, che ammette sia la consegna diretta alla controparte – che rilascia ricevuta – sia la spedizione a mezzo posta raccomandata, anche in questo caso senza l’intermediazione di un agente notificatore.
Sarebbe pertanto illogico imporre modalità diverse nel caso in cui la parte provveda alla notifica di un atto tributario a mezzo posta elettronica certificata.
Del resto, in base al richiamo all’articolo 48 del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D), la notifica a mezzo Pec equivale a quella effettuata a mezzo posta e la data e l’ora, sia di trasmissione che di ricezione, sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al D.P.R. 68/2005 ed alle relative regole tecniche ovvero a quelle adottate ai sensi dell’articolo 71 C.A.D..
Il D.Lgs. 546/1992, nel novellato articolo 16-bis, prevede che le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Mef 23.12.2013, n. 163 (articoli 5 e 9) e nei successivi decreti di attuazione; modalità che – come detto – diventeranno esclusive a partire dal 1° luglio 2019.
Da notare che la giurisprudenza (Cass. ordinanza n. 30372/2017; CTR Milano, n. 5082/2017) ha ammesso la validità della notifica del ricorso effettuata a mezzo Pec, pur in assenza di vigenza della modalità telematica nel rito di riferimento, basandosi, in via primaria, sul principio che se un atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato non ne può essere sancita la nullità.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 3805/2018, ha affermato, in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, che la carenza di sottoscrizione digitale del ricorso e la mancanza, nella relata, della firma digitale dell’avvocato notificante non sono causa d’inesistenza dell’atto.
A sostegno della propria tesi, la Cassazione ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 7665/2016), sancito in via generale dall’articolo 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
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