Verso l’operatività della certificazione di investimenti in R&S&I&D
di Debora ReverberiIn attesa dell’effettiva operatività del nuovo sistema di certificazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, introdotto dall’articolo 23, commi 2-8, D.L. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni), la bozza di DPCM proposta dal Mise evidenzia una procedura rigorosa che conferma il ruolo del Ministero quale organo di vigilanza e controllo.
Il Decreto Semplificazioni ha infatti introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare nell’ambito delle attività ammissibili al credito d’imposta R&S&I&D di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202 L. 160/2019, in modo tale da consentire “l’applicazione in condizioni di certezza operativa della disciplina”.
L’efficacia del sistema di certificazione degli investimenti risiede principalmente nei seguenti elementi:
- il suo effetto vincolante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, dal momento che il comma 4 dell’articolo 23, D.L. 73/2022 dispone la nullità degli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni;
- l’ampia portata dell’ambito applicativo definito dal comma 2 dell’articolo 23, D.L. 73/2022, che prevede la facoltà di ricorrere alla certificazione sia a consuntivo, per investimenti già effettuati, sia a preventivo, per investimenti da effettuarsi, a patto che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento e che le violazioni non siano già state contestate;
- la rigorosa disciplina dei requisiti dei certificatori, della procedura e del contenuto della certificazione;
- il ruolo del Mise quale organo di vigilanza e controllo.
Ciò premesso, l’atteso DPCM interverrà disciplinando:
- l’istituzione dell’Albo dei certificatori;
- la procedura e il contenuto della certificazione;
- la vigilanza del Mise sull’attività di certificazione.
Per quanto concerne l’Albo dei certificatori, da tenersi presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le Pmi del Mise, le modalità di iscrizione, formazione, aggiornamento e gestione verranno demandate a un successivo apposito decreto direttoriale.
Per quanto attiene ai requisiti dei certificatori, in base alla bozza del DPCM, saranno ammesse sia persone fisiche, sia società di capitali:
- le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda, siano già iscritte negli elenchi istituiti presso le Amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni e Province autonome, dei soggetti incaricati di valutare i progetti di R&S&I finanziabili con risorse comunitarie, nazionali o regionali, in possesso di un’esperienza misurabile attraverso la valutazione di almeno dieci progetti nel biennio antecedente la presentazione della domanda;
- le società di capitali attive nei servizi di consulenza alle imprese nell’ambito dei progetti di R&S&I che, nei due anni antecedenti la domanda, abbiano presentato, valutato o rendicontato almeno dieci progetti collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni.
L’articolo 23, comma 3, D.L. 73/2022, modificato in sede di conversione in L. 122/2022, ha incluso tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione le Università statali, le Università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
La bozza del DPCM annovera inoltre i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, i centri di competenza ad alta specializzazione e gli European Digital Innovation Hubs.
Per quanto concerne la procedura di certificazione, la richiesta dovrà essere inoltrata al Mise tramite apposito modello, indicandovi il soggetto certificatore incaricato.
Il contenuto minimo della certificazione dovrà comprendere, in particolare, informazioni generali sul modello organizzativo, le risorse e le competenze dell’impresa, la descrizione tecnica dei progetti o sotto-progetti con le motivazioni di ammissibilità al credito d’imposta, sulla base anche delle linee guida redatte dal Mise e attese entro fine anno a integrazione dei criteri del D.M. 26.05.2020, nonché la dichiarazione di terzietà del certificatore.
La procedura contempla dunque una pervasiva ingerenza del Mise sui procedimenti valutativi adottati dai certificatori nell’espletamento dell’incarico, sia attraverso le linee guida che verranno emanate, sia attraverso attività di monitoraggio delle certificazioni rilasciate.
La rapida definizione e operatività di questo nuovo sistema di certificazione riveste un ruolo decisivo per garantire alle imprese l’accesso in condizioni di maggiore certezza e tutela a un incentivo strategico per la competitività del sistema produttivo italiano.
Inoltre, indipendentemente dall’opzione per la certificazione, le linee guida del Mise, opportunamente e periodicamente aggiornate, contribuiranno a rendere più netti i contorni del perimetro applicativo della disciplina del credito d’imposta R&S&I&D.