2 Maggio 2019

Veterinari esclusi dalla fattura elettronica

di Fabio Garrini
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Al pari dei medici, anche i veterinari sono interessati dal divieto di emissione della fattura in formato elettronico; con la risposta n. 15 alla richiesta di consulenza giuridica, pubblicata il 30 aprile 2019, l’Agenzia precisa che i professionisti che operano in campo veterinario devono continuare ad emettere fatture nel tradizionale formato analogico.

Viene quindi risolto un non trascurabile dubbio operativo, posto che quello introdotto dal D.L. 119/2018 non è un esonero (che lascerebbe aperta la strada all’emissione facoltativa della e-fattura), ma di un vero e proprio divieto; d’altro canto, l’emissione di una fattura cartacea in luogo di quella elettronica, quando questa risulta obbligatoria, si tradurrebbe in una omissione dell’obbligo di fatturazione.

Viene quindi respinta la soluzione suggerita dall’associazione che, ritenendo escluse dall’ambito veterinario le peculiari implicazioni in materia di privacy che investono solo gli operatori sanitari i cui servizi sono rivolti alla persona e della quale trattano dati personali, richiedeva la possibilità di emettere le fatture in formato elettronico secondo le regole generali.

Il divieto di fatturazione elettronica

Per rispondere alle richieste del Garante delle privacy (documento 20.12.2018), l’articolo 9-bis, comma 2, D.L. 135/2018 convertito nella L. 12/2019, ha apportato una modifica alle disposizioni di cui all’articolo 10-bis D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018, al fine di prevedere che i divieti di fatturazione elettronica “si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.

Quindi, accanto ai soggetti che inviano i dati delle fatture al Sistema Tessera Sanitaria, per i quali l’esonero già era previsto dal D.L. 119/2018, la L. 12/2019 ha esteso l’esonero anche alle prestazioni sanitarie non tenute ad effettuare l’invio di tali dati.

Il divieto, rifacendosi al generico invio dei dati, prescinde da un’eventuale opposizione all’invio stesso, ipotesi nella quale l’operazione non può comunque essere documentata con fattura elettronica (sul punto si veda la Faq n. 57 del 29.1.2019).

Il dubbio che ha riguardato i veterinari concerne il fatto che questi sono tenuti a comunicare le proprie prestazioni al Sts, ma non è pacifico che le loro prestazioni possano essere definite in senso tecnico “sanitarie”; pertanto ci si è interrogati sull’operatività del suddetto divieto, posto che tale previsione è stata introdotta, come detto, per ottemperare a questioni legate alla tutela della privacy.

Il dubbio è stato risolto dall’Agenzia delle Entrate con la richiamata risposta n. 15: A tale divieto non sfuggono le prestazioni rese dai medici veterinari che, laddove costituiscano oggetto di invio al Sistema tessera sanitaria, non possono essere documentate con fattura elettronica tramite SdI”.

Peraltro, in tema di fatturazione, l’Agenzia ricorda che anche per tali soggetti vige il principio generale per cui una fattura che documenti sia spese da inviare al Sistema tessera sanitaria, sia altre voci di spesa, dovrà essere analogica o elettronica extra SdI.

Sul punto la Faq n. 58 del 29.1.2019 afferma che le spese sanitarie “miste” sono sempre da fatturare in via analogica, distinguendo diverse fattispecie solo in merito alle modalità di comunicazione dei dati al Sts, fermo appunto il divieto di fatturazione elettronica.

Infine va segnalato che dovrebbe peraltro valere il principio generale affermato in materia di prestazioni sanitarie, secondo il quale il divieto opera solo nel caso di destinatario della fattura qualificato come persona fisica, con la conseguenza che:

  1. le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via SdI. Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga e le fattura, sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria;
  2. qualora, nell’erogare la prestazione, il soggetto (professionista persona fisica, società, ecc.) si avvalga di terzi, che fatturano il servizio reso a lui e non direttamente all’utente, gli stessi, fermi eventuali esoneri che li riguardino (ad esempio perché il professionista che effettua la prestazione ha aderito al regime dei minimi ovvero a quello forfettario), documentano tale servizio a mezzo fattura elettronica via SdI.

Quindi, il veterinario che emette fattura alla clinica veterinaria, sarà tenuto all’emissione della fattura elettronica.

La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche