24 Settembre 2019

Via libera alla cessione dei crediti Iva trimestrali

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 12-sexies D.L. 34/2019 (cd. “Decreto crescita”), modificando l’articolo 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988, sancisce definitivamente a livello normativo la cedibilità dei crediti Iva trimestrali.

La circolare n. 18/2019 di Assonime è dedicata specificamente a questo argomento e contiene un dettagliato excursus della diatriba che aveva visto per lungo tempo opposti, da una parte, l’Amministrazione finanziaria – che aveva da sempre assunto una posizione ostativa rispetto all’ammissione della cessione dei crediti Iva che non risultassero dalla dichiarazione Iva annuale – e, dall’altra parte, la dottrina e la giurisprudenza che avevano, invece, in modo pressoché univoco assunto una posizione da sempre favorevole alla cedibilità anche dei crediti Iva emergenti dai Modelli TR (crediti Iva trimestrali).

La posizione dell’Amministrazione finanziaria, come emergeva sin dalla circolare 223/1988, era ancorata ad una interpretazione restrittiva della disposizione, con riguardo al passaggio in cui essa faceva riferimento al “credito risultante dalla dichiarazione annuale”.

Di tenore opposto, come anticipato, la posizione unanime della dottrina – in primis, l’AIDC con la Norma di comportamento n. 164 – e della giurisprudenza – fra tutte, si ricorda la Corte d’appello di Venezia, sentenza n. 2252/2013 e la Corte di cassazione, sentenza n. 13027/2015.

Ora, con l’intervento legislativo inserito nel Decreto crescita, la questione è finalmente risolta a titolo definitivo.

Tuttavia, Assonime evidenzia come resti aperto un aspetto relativo all’efficacia della disposizione alla luce di quanto previsto dal comma 2, dell’articolo 12-sexies, ai sensi del quale la modifica normativa si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020. Perciò, stando alla lettera della disposizione, ciò significa che la cedibilità del credito Iva trimestrale è riconosciuta ex lege a partire dai crediti che emergeranno dalla liquidazione del primo trimestre del 2020 e quindi nel Modello TR che la società presenterà entro il 30 aprile 2020.

Questa soluzione non è giudicata soddisfacente da Assonime a giudizio della quale, a ragione, la norma avrebbe dovuto avere una portata interpretativa e, quindi, licenziare anche tutte le cessioni dei crediti Iva trimestrali che sono state compiute nel passato o quelle per le quali sono pendenti istruttorie o procedimenti di contenzioso.

In questa direzione, Assonime auspica perciò che il comportamento degli uffici dell’Amministrazione sia orientato verso un’applicazione ragionevole e ragionata della norma, e quindi favorevole anche alla soluzione positiva delle pratiche in itinere.

Infine, interessante l’osservazione conclusiva di Assonime riguardo alla possibile interrelazione fra la modifica normativa in commento e la gestione del trasferimento delle eccedenze di credito nel regime di consolidato fiscale.

Infatti, alla luce delle istruzioni sino ad oggi diramate dall’Agenzia delle Entrate ai fini del trasferimento dei crediti Iva nel consolidato fiscale per la compensazione dei debiti Ires della consolidante (Cfr. circolare 53/E/2004, par. 5.1), la cessione sarebbe possibile solo per i crediti emergenti dalla dichiarazione annuale.

Ora, alla luce della modifica normativa che rende definitiva la cedibilità anche dei crediti Iva trimestrali che vengono perciò pressoché interamente equiparati a quelli annuali nella loro gestione, sembrano proporsi tutte le condizioni necessarie e sufficienti affinché anche i crediti Iva trimestrali indicati nei Modelli TR, nei limiti consentiti dal trasferimento delle eccedenze a credito all’interno del consolidato fiscale, possano essere trasferiti alla consolidante per essere utilizzate in compensazione dei relativi debiti Ires.

Data la rilevanza del tema e gli effetti che un’indebita compensazione di crediti ceduti infragruppo potrebbe determinare a livello sanzionatorio, è quindi auspicabile che tale cessione all’interno del consolidato fiscale riceva la conferma da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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