Via libera all’Iva ridotta per le pubblicazioni on line
di Marco PeiroloIl 2 ottobre 2018 il Consiglio europeo ha approvato la proposta di Direttiva che, nel modificare la Direttiva n. 2006/112/CE, consente agli Stati membri di estendere l’applicazione dell’aliquota ridotta o super-ridotta ai prodotti editoriali in formato elettronico, con effetto dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione della Direttiva nella GUUE.
Secondo le regole attuali, i prodotti editoriali digitali sono soggetti ad aliquota ordinaria (non inferiore al 15%), mentre quelli tradizionali, cioè cartacei o comunque diffusi su supporto fisico, beneficiano della possibilità, da parte degli Stati membri, di essere assoggettati ad aliquota ridotta (non inferiore al 5%) o “super-ridotta” (inferiore al 5%).
La circostanza che la fornitura di prodotti editoriali on line costituisca un servizio elettronico e non possa essere considerata alla stessa stregua della fornitura di pubblicazioni su qualsiasi supporto fisico è stata confermata dalle Corte di giustizia UE, che con le sentenze del 5 marzo 2015, relative alle cause C-479/13 (Commissione/Francia) e C-502/13 (Commissione/Lussemburgo), ha affermato che la Francia e il Lussemburgo, avendo applicato, rispettivamente, un’aliquota Iva ridotta e un’aliquota “super-ridotta” alla fornitura di libri digitali, hanno violato le disposizioni della Direttiva 2006/112/CE e del Regolamento UE 282/2011.
Con un successivo arresto giurisprudenziale (causa C-390/15 del 7 marzo 2017, RPO), la Corte ha rilevato che l’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria ai prodotti editoriali on line non dà luogo ad una disparità di trattamento rispetto all’aliquota ridotta applicabile agli analoghi prodotti cartacei o diffusi su supporto fisico. In pratica, è stato escluso che l’attuale quadro normativo sia contrario al principio della parità di trattamento, enunciato dall’articolo 20 della Carta di Nizza, in quanto “ammettere che gli Stati membri abbiano la possibilità di applicare un’aliquota Iva ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, come consentito per la fornitura di libri del genere su qualsiasi tipo di supporto fisico, equivarrebbe a pregiudicare la coerenza d’insieme della misura voluta dal legislatore dell’Unione, consistente nell’escludere tutti i servizi elettronici dalla possibilità di applicare un’aliquota Iva ridotta”.
L’esigenza di armonizzazione dell’Iva applicabile ai prodotti editoriali s’impone, tuttavia, a seguito delle novità entrate in vigore il 1° gennaio 2015 sul luogo impositivo dei servizi digitali, agganciato al Paese del committente anche quando il destinatario della prestazione sia un “privato consumatore”. Nel nuovo scenario, la mancata uniformazione delle aliquote previste per i diversi formati delle pubblicazioni implica, pertanto, che il medesimo prodotto editoriale sia soggetto ad una differente tassazione a seconda del supporto utilizzato per commercializzarlo, con inevitabili ed evidenti effetti distorsivi a danno degli operatori che utilizzano il canale telematico ai fini della vendita.
La Commissione europea, che nel Piano d’azione sull’Iva, di cui al doc. COM(2016) 148 del 7 aprile 2016, ha rilevato, in conformità alle indicazioni espresse nel “Libro verde sul futuro dell’Iva” del 1° dicembre 2010 e nel successivo “Libro bianco sul futuro dell’Iva” del 6 dicembre 2011, come le norme vigenti in materia di aliquote Iva non tengano pienamente conto degli sviluppi tecnologici ed economici per quanto riguarda i libri e i giornali elettronici.
L’esigenza di modificare la normativa vigente è stata ribadita dalla Commissione nel documento avente ad oggetto la “Strategia per la realizzazione del mercato unico digitale” (doc. n. 192 del 6 maggio 2015), annunziando la presentazione, entro la fine dell’anno 2016, di una proposta legislativa per modernizzare e semplificare l’Iva che grava sul commercio elettronico transfrontaliero, tale da garantire, fra l’altro, che le pubblicazioni on line possano beneficiare delle aliquote ridotte applicabili alle pubblicazioni cartacee.
Raccogliendo l’invito del Consiglio Europeo, contenuto nelle conclusioni del 25 maggio 2016 sul Piano d’azione sull’Iva, la Commissione – con la proposta di Direttiva di cui al doc. COM(2016) 758 del 1° dicembre 2016 – in esito ai risultati della consultazione pubblica avviata il 25 luglio 2016, ha inteso accordare a tutti gli Stati membri la possibilità di applicare alle pubblicazioni in formato elettronico le stesse aliquote Iva attualmente applicate alle pubblicazioni in formato cartaceo, incluse le aliquote ridotte, le aliquote “super-ridotte” e le aliquote “zero”
Con l’approvazione da parte del Consiglio europeo, la Direttiva 2006/112/CE è conseguentemente modificata prevendendo, all’articolo 98, par. 2, che: “The reduced rates shall not apply to electronically supplied services with the exception of those falling under point (6) of Annex III” e, nel nuovo par. 3 del successivo articolo 99, che: “By way of derogation from paragraphs 1 and 2 of this article, and in addition to the rates referred to in paragraph 1 of article 98, Member States which, at 1 January 2017, applied, in accordance with Union law, reduced rates lower than the minimum laid down in this Article or granted exemptions with deductibility of the VAT paid at the preceding stage to the supply of certain goods referred to in point (6) of Annex III, may also apply the same VAT treatment where that supply is supplied electronically, as referred to in point (6) of Annex III”.
Ne discende, inoltre, che il contenuto del punto 6) dell’allegato III è sostituito, eliminando il riferimento al supporto fisico attraverso il quale il libro deve essere veicolato per beneficiare dell’aliquota ridotta, per cui la nuova formulazione della disposizione richiama, più genericamente: “supply, including on loan by libraries, of books, newspapers and periodicals either on physical means of support or supplied electronically or both (including brochures, leaflets and similar printed matter, children’s picture, drawing or colouring books, music printed or in manuscript form, maps and hydrographic or similar charts), other than publications wholly or predominantly devoted to advertising and other than publications wholly or predominantly consisting of audible music or video content”.
Nello scenario descritto, la scelta del legislatore italiano di introdurre l’aliquota ridotta del 4% per i prodotti editoriali on line, in difformità rispetto alle attuali previsioni euro-unionali, deve essere, pertanto, intesa come un’anticipazione delle modifiche che sarebbero intervenute in materia, nell’ambito di un generale processo di revisione delle aliquote che erano allo studio degli organi UE e che, per quanto riguarda le pubblicazioni, si è concretizzato con la proposta di Direttiva n. 758 del 1° dicembre 2016, approvata il 2 ottobre 2018 dal Consiglio europeo.
In base al n. 18) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, si applica l’aliquota Iva del 4% per:
- giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati;
- carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica.
La citata disposizione è stata oggetto di un duplice intervento interpretativo da parte del legislatore nazionale. In particolare:
- l’articolo 1, comma 667, L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), con effetto dal 1° gennaio 2015, ha stabilito che nella nozione di libri rientrano tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica, includendo quindi in tale nozione non solo i libri in formato cartaceo, ma anche quelli realizzati su CD o CD Rom, nonché i libri in formato digitale, fruibili tramite internet;
- l’articolo 1, comma 637, L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), con effetto dal 1° gennaio 2016, ha modificato il citato articolo 1, comma 667, L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) estendendo l’applicazione dell’aliquota Iva del 4%, già prevista per i libri realizzati su qualsiasi supporto fisico o in formato digitale, anche ai giornali, ai notiziari quotidiani, ai dispacci delle agenzie di stampa e ai periodici, sia se forniti su CD, CD-Rom o altro analogo supporto fisico, sia se forniti in formato digitale, purché identificati con codice ISSN.
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