8 Maggio 2015

Violazione della tracciabilità con sanzioni solo all’ente sportivo

di Carmen MusuracaGuido Martinelli
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La violazione da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche dell’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni in contanti superiori alla soglia fissata dall’art. 25, comma 5, L. 133/99, può avere come uniche conseguenze la perdita per l’ente sportivo del diritto all’utilizzo del regime fiscale forfettario di cui alla L. n. 398/91, e la sanzione ammnistrativa per il medesimo di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 471/97 (da euro 258,23 a 2.065,83), ma non determina conseguenze ulteriori in capo ai soggetti eroganti o percipienti le somme in contanti contestate.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 45/E del 6 maggio 2015 con la quale l’Amministrazione finanziaria fornisce ai propri uffici territoriali precise indicazioni finalizzate al necessario riesame delle controversie pendenti in relazione alle violazioni di cui sopra.

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