3 Aprile 2017

Violazioni ambientali e particolare tenuità del fatto

di Luigi Ferrajoli
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Secondo la Corte di Cassazione, l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall’articolo 131-bis c.p., avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 28/2015, anche ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di Cassazione e, solo per questi, la relativa questione, in applicazione degli articoli 2, comma 4, c.p. e 129 c.p.p., è deducibile e rilevabile d’ufficio ex articolo 609, comma 2, c.p.p., anche nel caso di ricorso inammissibile e anche per la prima volta in Cassazione, sempre che l’articolo 131-bis c.p.non fosse già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata.

Questo interessante principio è stato sancito dalla Suprema Corte nella sentenza 48576/2016 in relazione alla fattispecie penale di effettuazione di scarichi di acque reflue industriali senza la preventiva autorizzazione amministrativa, prevista e punita dall’articolo 137, comma 1, D.Lgs. 152/2006.

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Violazioni amministrative e penali in materia ambientale
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