14 Febbraio 2018

Violazioni in materia di reverse charge: il comma 9-bis.1 – III° parte

di EVOLUTION
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Come per tutti i principali articoli del D.Lgs. 471/1997 (di seguito anche “decreto”), l’articolo 15 del D.Lgs. 158/2015 ha modificato, sempre con effetto 1/01/2016, anche l’articolo 6, recante la disciplina della “violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Sanzioni”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa del trattamento sanzionatorio applicabile in caso di mancata applicazione del reverse charge e applicazione ordinaria dell’Iva.

Il comma 9-bis.1 dell’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997 disciplina, sul piano sanzionatorio, la fattispecie in cui un’operazione soggetta a reverse charge sia stata assoggettata al regime Iva ordinario, con conseguente applicazione dell’Iva da parte del cedente/prestatore.

In sostanza, l’Iva è stata assolta, nel senso che la relativa fattura è stata annotata nel registro di cui all’articolo 23 del D.P.R. 633/1972, ma l’assolvimento è stato irregolare, cioè sulla base di un regime diverso rispetto a quello richiesto dal legislatore.

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