17 Febbraio 2018

Violazioni in materia di reverse charge: il comma 9-bis.2 – IV° parte

di EVOLUTION
Scarica in PDF
Come per tutti i principali articoli del D.Lgs. 471/1997 (di seguito anche “decreto”), l’articolo 15 del D.Lgs. 158/2015 ha modificato, sempre con effetto 1/01/2016, anche l’articolo 6, recante la disciplina della “violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION nella sezione “Sanzioni”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa del trattamento sanzionatorio applicabile in caso di mancata applicazione ordinaria dell’Iva e applicazione del reverse charge.

Il comma 9-bis.2 dell’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997 considera, in maniera speculare rispetto al precedente 9-bis.1, l’ipotesi in cui l’imposta doveva essere assolta nei modi ordinari ed è stata invece irregolarmente assolta tramite reverse charge.

La sanzione è ricompresa tra 250 e 10.000 euro e può essere richiesta in via solidale sia al cedente/prestatore, che non è obbligato all’assolvimento del tributo (pur essendone debitore), sia al cessionario/committente, che potrà esercitare il diritto alla detrazione.

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
Rinnovo automatico a prezzo di listino
FISCOPRATICO
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF