31 Gennaio 2018

Violazioni in materia di reverse charge: il comma 9-bis – II° parte

di EVOLUTION
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Come per tutti i principali articoli del D.Lgs. 471/1997 (di seguito anche “decreto”), l’articolo 15 del D.Lgs. 158/2015 ha modificato, sempre con effetto 1/01/2016, anche l’articolo 6, recante la disciplina della “violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Sanzioni”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa del trattamento sanzionatorio applicabile al cessionario o committente che omette di porre in essere, in tutto o in parte, gli adempimenti connessi con il reverse charge.

Il comma 9-bis dell’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997 ha introdotto la sanzione amministrativa ricompresa tra 500 e 20.000 euro a carico del cessionario o committente che omette di porre in essere, in tutto o in parte, gli adempimenti connessi con il reverse charge.

In precedenza la medesima violazione era punita con una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta non correttamente assolta, con un minimo di 258 euro.

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