Vistiamo pure tutto … ma con che regole?!?
di Fabio Garrini
Continuiamo ad approfondire il tema del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali introdotto dal comma 574 della Legge di Stabilità del 2014.
Si tratta di un tema che stiamo seguendo molto da vicino non perché abbiamo uno strano gusto per la rindondanza, ma piuttosto per il fatto che siamo ben consci – come lo sono (o comunque dovrebbero esserlo) ormai tutti i colleghi – che questo ulteriore adempimento porterà non poche complicazioni e preoccupazioni, oltre a rendere ancora più delicati i rapporti con la clientela che pretenderà visti automatici da parte nostra.
Pertanto, dopo esserci interrogati, circa il momento in cui iniziare le compensazioni, dopo aver riflettuto in relazione a come debba essere computato il limite di € 15.000 (“Compensazioni imposte dirette: quale limite?” di Mario Agostinelli e Giovanni Valcarenghi), occorre farsi la domanda fatidica: che controlli dobbiamo mettere in campo?
Perché, se è vero che le compensazioni devono poter essere possibili anche oggi, prima della presentazione dei modelli dichiarativi (sembra infatti assurda solo l’ipotesi di una diversa interpretazione che porterebbe ad immobilizzare per mesi i crediti), è altrettanto vero che pare davvero importante conoscere già oggi quali saranno i controlli che saremo chiamati ad eseguire.
Per adesso buio assoluto, ancora nessuna indicazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Controlli documentali
L’unica soluzione oggi proponibile è quella di mutuare quanto venne detto in relazione all’illustre precedente: il visto da apporre sulle dichiarazioni IVA. In quell’occasione l’Agenzia delle Entrate (nella C.M. 57/E/09) affermò la necessità di realizzare le seguenti verifiche:
- Il codice ATECO indicato nel modello deve corrispondere all’attività effettivamente esercitata;
- occorre individuare la causa che ha comportato l’insorgenza del credito;
- è necessario realizzare un controllo documentale che (nel caso in cui il credito IVA sia inferiore al volume d’affari, sostanzialmente sempre) si riduce all’esame della documentazione rilevante ai fini dell’Iva con imposta superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’Iva detratta riferita al periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione (deve essere conservata copia al fine di attestare la correttezza dell’esecuzione dei controlli, unitamente alla check-list del controllo svolto).
Vale la pena di ricordare, e su questo occorre essere rigorosi, che il rilascio del visto di conformità non comporta, da parte del professionista, una attestazione circa la “bontà” del credito certificato, ma esclusivamente una attestazione del fatto di aver posto in essere determinati controlli (quelli sopra indicati e contenuti nella C.M. 57/E/09).
Quindi, rimarcato che tali verifiche sono da intendersi esclusivamente di tipo documentale, in quanto riferite alla regolarità dei documenti e non al merito delle operazioni in essi evidenziate, quali saranno i controlli che ci saranno chiesti quando dovremmo apporre il visto (ad esempio) sul modello UNICO 2014?
Di certo NON ci potrà esserci chiesto di attestare la correttezza delle deduzioni (ad esempio la corretta imputazione fiscale dei canoni di leasing, ovvero un compenso amministratore dedotto per cassa, così come la corretta percentuale di deduzione dei costi auto, ecc): questo sarebbe un controllo certamente inquadrabile quale verifica di merito, cosa che non deve competere al soggetto che sta apponendo il visto.
A parere di chi scrive controlli documentali dovrebbero essere verifiche quali la corretta rilevazione del risultato di bilancio nel quadro RF, ovvero il corretto riporto delle eccedenze di credito derivanti dall’anno precedente, ovvero ancora l’esatta indicazione di ritenute, crediti d’imposta o acconti pagati per l’anno di riferimento.
Il visto, ai fini IVA, come si è detto, in fin dei conti si è risolto in ben poca cosa; malgrado ciò, statistiche della Corte dei Conti alla mano, le compensazioni dei crediti dell’Imposta sul Valore Aggiunto si sono ridotti e non di poco negli ultimi anni. Auguriamoci che, sulla scorta di tali constatazioni, l’Agenzia voglia confermare una interpretazioni della disciplina in commento che ci imponga delle verifiche il più lievi possibile.
Sono un inguaribile ottimista, lo so. Ma, alcune volte, vale la pena di crederci.