23 Dicembre 2021

Visto di conformità e attestazione di congruità: ambito di applicazione dopo il Decreto Antifrode

di Alessandro Carlesimo
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Al fine di contrastare le iniziative fraudolente che fanno leva sulla circolazione dei crediti corrispondenti ai bonus fiscali edilizi, il D.L. 157/2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11.11.2021) ha introdotto ulteriori presidi di controllo.

In particolare, nel testo di legge vengono introdotte misure di prevenzione che estendono il ventaglio delle ipotesi nelle quali è necessario ottenere le attestazioni da parte professionisti abilitati.

La novità più rilevante interessa gli adempimenti prodromici alla cessione del credito corrispondente alle detrazioni edilizie non collegate agli interventi “superbonus 110”.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 121, comma 2, D.L. 34/2020, in deroga alle disposizioni ordinarie, contempla soluzioni alternative alla canonica detrazione. Più precisamente, viene offerta ai contribuenti la facoltà di optare:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo pari alla detrazione concessa con riferimento ai lavori commissionati;
  • per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione concessa con riferimento ai lavori commissionati.

L’opzione per l’utilizzo alternativo alla detrazione, prima dell’entrata in vigore del Decreto, era percorribile anche con riferimento ai bonus edilizi non rientranti nel perimetro degli interventi (trainanti e trainati) ammessi al superbonus senza tuttavia sottostare a specifici formalismi che non fossero quelli già prescritti per la detrazione in dichiarazione della spesa. Dunque, fermo restando il rispetto dei i requisiti di legge che attribuivano il diritto alla detrazione, era possibile procedere alla monetizzazione dei suddetti bonus in maniera piuttosto fluida.

All’indomani del provvedimento adottato, cambiano le regole per poter esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito associato a terzi.

L’articolo 1, comma 1, lett. a) n.2, infatti, integra l’articolo 121 D.L.34/2020, richiedendo due adempimenti. In primis, l’obbligo di acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti legittimanti la detrazione d’imposta. In secondo luogo, viene richiesta l’asseverazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi, rilasciata da un tecnico abilitato.

La novità, di fatto, pone i professionisti abilitati sempre più al centro delle dinamiche che concernono la circolazione della moneta fiscale, considerato che il visto di conformità e l’attestazione di congruità sono ora necessari in presenza di qualsiasi utilizzo dei bonus diverso dalla detrazione in dichiarazione.

Entrambi i due presidi menzionati, in precedenza obbligatori soltanto nelle cessioni che originavano dall’agevolazione superbonus, diventano imprescindibili anche per lo sconto in fattura e per la cessione del credito maturato a fronte delle seguenti opere:

Nelle faq pubblicate dall’Ade, così come nella circolare 16/E/2021, sono state fornite alcune indicazioni sull’ambito di applicazione temporale della nuova cornice normativa.

Gli obblighi sono in vigore dal 12.11.2021 (data di entrata in vigore del D.L. 157/2021), pertanto, in linea di principio, non interessano le cessioni dei bonus perfezionatesi in epoca anteriore alla suddetta data.

Più precisamente, l’Agenzia ha inteso valorizzare la buona fede dei contribuenti esonerandoli dalle attestazioni, laddove “in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate”.

Il Decreto “Antifrode”, inoltre, completa il quadro dei controlli attraverso l’intensificazione delle misure preventive.

Agli adempimenti sopra esposti viene affiancata una peculiare procedura di “convalida” della cessione dei crediti che opera all’atto della comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate (nuovo articolo 122-bis D.L. 34/2020).

L’Amministrazione, sulla base dei dati contenuti nelle comunicazioni e di quelli disponibili presso l’Anagrafe Tributaria, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, le operazioni che presentano profili di rischio. Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione, la comunicazione è considerata efficace.

Peraltro, in base all’articolo 2, comma 1, D.L. 157/2021, l’Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera respinta. Si profila così una verifica circostanziata del credito ogni qualvolta pervenga una comunicazione rigettata secondo la procedura di verifica sopra descritta.

Un’ ulteriore novità degna di nota attiene alle modalità di fruizione della maxi-detrazione connessa agli interventi ricadenti nella disciplina del superbonus. Al proposito, viene reso obbligatorio il visto di conformità per ogni modalità di fruizione dell’agevolazione, dunque anche in presenza della ordinaria detrazione d’imposta, salvo i casi in cui il contribuente presenti la dichiarazione precompilata in proprio ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.

 

OBBLIGO VISTO DI CONFORMITA E RELAZIONE DI CONGRUITÀ DAL 12.11.2021

QUADRO DI SINTESI

CATEGORIA AGEVOLAZIONE OBBLIGATORIETÀ
UTILIZZO IN DETRAZIONE CESSIONE /SCONTO IN FATTURA
Bonus ordinari No Si
Superbonus 110 Si, se la dichiarazione non è presentata in proprio o tramite sostituto d’imposta Si