3 Giugno 2019

Visto di conformità infedele e sanzioni per il professionista

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Con la maxi-circolare 13/E/2019 l’Agenzia delle entrate è tornata a fornire i consueti chiarimenti annuali in materia di spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, a crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi e per l’apposizione del visto di conformità.

L’occasione è stata quindi utile per tornare a concentrare l’attenzione sulle novità normative introdotte in materia di responsabilità in capo all’intermediario in caso di rilascio del visto di conformità infedele.

Come noto, la disciplina del visto di conformità infedele fu rivista dall’articolo 6 D.Lgs. 175/2014, il quale, modificando l’articolo 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. 241/1997, stabilì che, in caso di violazioni, il Caf/professionista erano tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione richiesta al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter D.P.R. 600/1973, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

L’articolo 7-bis D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019 è tuttavia intervenuto sulle disposizioni in esame, prevedendo che, in caso di visto di conformità infedele sul 730, i Caf/professionisti sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Pertanto:

  • a differenza di quanto in passato previsto, non sono più dovuti gli importi liquidati a titolo di imposta e di interessi,
  • in analogia alle previgenti disposizioni, non trova applicazione la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.582,00 euro prevista in caso di rilascio del visto infedele dallo stesso articolo 39 Lgs. 241/1997.

In forza della richiamata disposizione normativa e dei chiarimenti forniti con la circolare AdE 12/E/2019, la nuova disciplina si applica:

  • come in passato, limitatamente alle fattispecie che conseguono la liquidazione automatica e il controllo formale delle dichiarazioni, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, non potendosi invece estendere a fattispecie con riferimento alle quali operano le ordinarie procedure di accertamento (come, ad esempio, i casi di canoni di locazione non dichiarati),
  • nell’ambito dell’assistenza fiscale prestata a partire dal 2019, con riferimento all’anno d’imposta 2018.

Non può invece trovare applicazione la nuova disciplina con riferimento alle violazioni commesse prima del 30 marzo 2019 (data di entrata in vigore della L. 26/2019), in quanto, secondo l’interpretazione offerta dall’Agenzia delle entrate, la misura della sanzione è rimasta la medesima, ragion per cui non può trovare applicazione il principio del favor rei. Gli importi dovuti a titolo di imposta e interessi non configuravano invece una sanzione, ma avevano una mera funzione risarcitoria.

 

I controlli richiesti all’intermediario

Può quindi scattare la responsabilità dell’intermediario a titolo di rilascio del visto di conformità infedele in caso di mancata verifica:

  • della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
  • della spettanza delle detrazioni d’imposta, in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente (si ricorda che, con riferimento alle spese suddivise in più anni, il controllo deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell’onere ai fini del riconoscimento della spesa; copia di documenti può non essere richiesta solo nel caso in cui il soggetto che ha prestato assistenza fiscale abbia già verificato la documentazione, conservandone copia);
  • della spettanza delle deduzioni dal reddito, in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
  • della spettanza dei crediti d’imposta, in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente;
  • della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni uniche esibite;
  • dell’ultima dichiarazione presentata, in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
  • del mancato superamento dei limiti previsti dalla legge per le detrazioni d’imposta, deduzioni dal reddito e per i crediti d’imposta,
  • della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione degli importi delle detrazioni d’imposta, delle deduzioni dal reddito e dei crediti d’imposta;
  • degli attestati degli acconti versati o trattenuti.

Il rilascio del visto di conformità non richiede invece, in capo al professionista, il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente.

Pertanto, facendo ad esempio riferimento all’ammontare dei redditi fondiari:

  • il contribuente non è tenuto ad esibire apposita documentazione (ad esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, raccomandata all’inquilino in caso di opzione per la cedolare secca, ecc..);
  • nessuna sanzione può essere irrogata al Caf/professionista in caso di errori.

È invece richiesto in capo al Caf/professionista uno specifico obbligo di verifica di mancata duplicazione degli oneri detraibili e deducibili.

Potrebbe infatti accadere che uno stesso onere sia considerato deducibile/detraibile dal sostituto d’imposta (e indicato quindi in Cu) e poi riproposto tra gli oneri deducibili/detraibili in dichiarazione.

Nel caso in cui il contribuente presenti documenti attestanti oneri della stessa tipologia di quelli già presenti in Cu, si renderà quindi necessario richiedere allo stesso di annotare sul documento di spesa che l’onere chiesto in deduzione/detrazione è diverso da quella di cui ha tenuto conto il sostituto d’imposta. Tale annotazione deve essere inoltre sottoscritta dal contribuente.

 

Visto di conformità per i crediti superiori a 5.000 euro

Alcune precisazioni sono state poi offerte con riferimento ai crediti risultanti dal modello 730 di importo superiore a 5.000 euro, dei quali si voglia chiedere la compensazione mediante indicazione nel quadro I.

In questi casi non è richiesta l’apposizione di un ulteriore e specifico visto di conformità, essendo le attività di controllo già state svolte dal professionista/Caf.

Se, invece, l’assistenza fiscale è prestata dal sostituto d’imposta o la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, l’eventuale credito da portare in compensazione nel quadro I non può essere superiore a euro 5.000.