24 Aprile 2019

Visto sul 730: responsabilità più leggera per Caf e professionisti

di Alessandro Bonuzzi
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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2019 della L. 26/2019, di conversione del D.L. 4/2019, è stato modificato l’articolo 39, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997 recante la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di rilascio di visto di conformità/asseverazione infedele sul 730 da parte di un Caf ovvero di un professionista abilitato.

La novità di impatto più rilevante consiste nella riduzione della responsabilità per i soggetti che rilasciano il visto di conformità.

Infatti, in base alla versione precedente della disposizione, in caso di rilascio di visto infedele sul 730, il Caf o il professionista era tenuto al pagamento di un importo corrispondente alla somma:

  • della maggiore imposta,
  • degli interessi e
  • della sanzione nella misura del 30% che sarebbe stata applicata al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter D.P.R. 600/1973 (cd. controllo formale), in luogo della sanzione da euro 258 a euro 2.582 prevista in relazione ai visti infedeli apposti sugli altri modelli dichiarativi, la quale rimane tale anche dopo l’entrata in vigore della L. 26/2019.

A seguito delle modifiche, invece, l’intermediario risponde solamente per la sanzione pari al 30% della maggiore imposta.

Coerentemente la L. 26/2019 ha così sostituito l’articolo 5, comma 3, D.Lgs. 175/2014, recante la disciplina dei controlli del 730 precompilato: “Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante Caf o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente”.

Pertanto, sebbene sia confermato che qualora il 730 precompilato sia presentato, con o senza modifiche, dal Caf o dal professionista il controllo formale deve essere effettuato in capo a quest’ultimo, anche qui viene stabilito che il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi è a carico del contribuente.

Resta fermo che la responsabilità in capo al Caf o al professionista è espressamente esclusa qualora l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Inoltre, vale sempre la regola per cui il Caf o il professionista, che riscontra, prima del Fisco, errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, può avvisare il contribuente al fine di procedere alla elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa. Qualora il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione, l’intermediario può comunicare all’Agenzia delle entrate i dati rettificati. In entrambi i casi la responsabilità dell’operatore è limitata alla sanzione, peraltro ravvedibile. Quindi, sotto questo aspetto nulla è cambiato rispetto al passato.

Una ulteriore novità è conseguente all’inserimento, da parte della novella normativa, nella lett. a) dell’articolo 39, comma 1, D.Lgs. 241/1997, di una disposizione finale, secondo cui non opera la maggiorazione ex articolo 7, comma 3, D.Lgs. 472/1991 per le sanzioni da visto infedele sia sul 730 che sugli altri modelli dichiarativi. Sicché, in tale ambito, non può trovare applicazione l’aumento della sanzione fino alla metà nei confronti di chi, nei 3 anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione.

Sono state poi abrogate dall’articolo 39, comma 1, D.Lgs. 241/1997 le lett. a-bis) e a-ter) che disponevano, rispettivamente:

  • la non applicazione della sanzione da euro 258 a euro 2.582 in caso di visto infedele relativo a una dichiarazione modello 730 (tale previsione è ora inserita direttamente nella a);
  • il versamento da parte del contribuente della maggior imposta dovuta e dei relativi interessi in caso di dichiarazione rettificativa, atteso che ciò ora vale in generale.

Infine, relativamente alla decorrenza delle novità, si deve tener conto che la L. 26/2019 è entrata in vigore il giorno successivo alla relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi in data 30 marzo 2019.

Tuttavia, per tutte le pendenze non definitive a tale data, a beneficio dei Caf e dei professionisti abilitati, non può che trovare applicazione il principio del favor rei (articolo 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997).

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