15 Novembre 2016

Voce C.15 del conto economico: i proventi da partecipazioni

di Federica Furlani
Scarica in PDF

Nell’ambito dell’area finanziaria del conto economico alla voce C.15) Proventi da partecipazioni vanno indicati tutti i proventi rilevati per competenza derivanti da partecipazioni in società, joint venture, consorzi, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell’attivo circolante.

La voce va scomposta per evidenziare la separata indicazione dei proventi da partecipazione derivanti da:

  • imprese controllate;
  • imprese collegate;
  • controllanti;
  • imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

Quest’ultimo dettaglio relativo alle c.d. imprese sorelle è stato introdotto dal D.Lgs. 139/2015 e quindi applicabile dai bilanci relativi agli esercizi che decorrono dal 1° gennaio 2016 (ma andrà rivisto anche il bilancio 2015 ai fini comparativi).

Come precisato dalla bozza dell’OIC 12, nella voce C.15) vanno pertanto classificati:

  • i dividendi su partecipazioni, al lordo delle eventuali ritenute;
  • le plusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di partecipazioni iscritte sia nell’attivo immobilizzato che nell’attivo circolante. L’abolizione della sezione straordinaria del conto economico fa sì che tutte le plusvalenze derivanti dall’alienazione di partecipazioni vengano ora classificate nell’ambito di tale voce, anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di parte significativa delle partecipazioni detenute, un tempo classificate nell’area straordinaria;
  • i ricavi da vendita di warrants e di diritti di opzione su titoli partecipativi;
  • gli utili distribuiti da joint venture e consorzi;
  • gli eventuali utili in natura distribuiti da imprese partecipate, anche in sede di liquidazione;
  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni della società controllante.

Per quanto riguarda i dividendi su partecipazioni, essi vanno rilevati secondo il principio di competenza economica nel momento nel quale, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l’utile o le riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante.

Il dividendo va inoltre rilevato come provento finanziario indipendentemente dalla natura delle eventuali riserve oggetto di distribuzione, e quindi sia nel caso siano riserve di utili che di capitale.

Di conseguenza, ipotizzando la società Alfa che in sede di approvazione del bilancio 2015 abbia deliberato la distribuzione dell’utile con l’assemblea tenutasi in data 28 aprile 2016, la società Beta, detentrice di una partecipazione di controllo in Alfa, iscriverà nel bilancio 2016 il relativo dividendo nella voce C.15 del conto economico.

SP C.II.2 Credito verso società Alfa a CE C.15 Proventi da partecipazioni società controllate 100.000 100.000

Nell’ipotesi in cui, entro la chiusura del bilancio 2016, i dividendi non siano incassati, poiché dal punto di vista fiscale i dividendi corrisposti da soggetti IRES ad altri soggetti IRES sono esclusi da tassazione nella misura del 95% e la tassazione avviene secondo il principio di cassa, essi non concorreranno a formare il reddito imponibile relativo all’esercizio 2016, ma genereranno una variazione in diminuzione nel modello Unico.

Dal punto di vista civilistico, si verificherà pertanto una differenza temporanea tra risultato civilistico e reddito fiscale, con la necessità di rilevare nell’esercizio di contabilizzazione del dividendo le imposte differite per la parte di dividendo assoggettato a tassazione: imposte differite che saranno rigirate nell’esercizio di incasso del provento.

Nell’esempio visto, l’IRES differita risulterà pari all’aliquota Ires in vigore dal 2017 (24%) per il reddito da dividendo assoggettato a tassazione (5% di 100.000).

CE 20 Ires differita a SP B.2 Fondo imposte, anche differite  1.200 1.200

L’attuale bozza dell’OIC 21 precisa inoltre, senza mutamenti rispetto alla versione 2014, che la società partecipante deve verificare se, a seguito della distribuzione, il valore recuperabile della partecipazione non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore.

Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie vanno infatti iscritte al costo rilevato al momento dell’iscrizione iniziale, costo che non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l’articolo 2426, numero 3), codice civile, se la partecipazione alla data di chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.

La perdita durevole di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante. E tra gli indicatori di perdita l’OIC 21 cita anche il caso di una distribuzione di dividendi che abbia comportato una diminuzione del valore economico della partecipata al di sotto del valore di iscrizione della stessa nell’attivo.

È importante evidenziare come la bozza dell’OIC 21, di cui si attende il licenziamento definitivo, ha eliminato la possibilità prevista dalla versione 2014 dell’OIC 21 di permettere, nel caso di dividendi da società controllate, la loro rilevazione anticipata all’esercizio di maturazione dei relativi utili se il bilancio era stato approvato dall’organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo della controllante.

Inoltre, le società controllanti potevano, a condizione che avessero pieno dominio sull’assemblea della controllata, anticipare la rilevazione del dividendo anche sulla base della proposta di distribuzione deliberata dagli amministratori della controllata, antecedente alla decisione degli amministratori della controllante che approvano il progetto di bilancio.

Riprendendo l’esempio precedente, se la società Beta, con pieno dominio sull’assemblea della controllata Alfa, era in possesso della proposta di distribuzione dei dividendi della controllata prima della chiusura del proprio bilancio 2015, avrebbe potuto già iscrivere il dividendo nel bilancio 2015.

L’eliminazione di questa possibilità a decorrere dal bilancio 2016, comporta per la società Beta, nell’ipotesi in cui abbia rilevato già il dividendo di Alfa nel 2015, l’impossibilitò di iscrivere alcun provento da partecipazione di Alfa nel bilancio: quello deliberato con l’assemblea del 2016 è già stato inserito nel bilancio 2015, quello che sarà eventualmente deliberato con l’assemblea di approvazione del bilancio 2016 nel corso del 2017, potrà concorrere esclusivamente alla formazione del risultato dell’esercizio 2017.

Le società holding che utilizzavano la contabilizzazione consentita dal vecchio OIC 21 per tutti i dividendi delle società controllate si troveranno pertanto con un bilancio 2016 assolutamente ridimensionato.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

I nuovi OIC delle immobilizzazioni e degli strumenti finanziari