22 Aprile 2017

Volume d’affari e periodicità delle liquidazioni periodiche

di EVOLUTION
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Il volume d’affari rappresenta una grandezza fondamentale per ogni operatore economico poiché ha molteplici ricadute nella operatività quotidiana.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione Iva, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo tratta nello specifico l’impatto che l’ammontare del volume d’affari può avere sulla periodità delle liquidazioni Iva.

La nozione di volume d’affari trova spazio nel D.P.R. 633/1972 all’articolo 20, secondo cui esso è formato da “l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare”, secondo le disposizione degli articoli 23Registrazione delle fatture – e 24Registrazione dei corrispettivi -, considerando altresì le variazioni derivanti dalla emissione di note di credito e di debito di cui al successivo articolo 26.

L’ammontare del volume d’affari rappresenta un parametro che può incidere sulla periodicità delle liquidazioni Iva; infatti, a seconda che il volume d’affari rimanga sotto o sfori una determinata soglia, può variare il numero di periodi nei quali è astrattamente divisibile il singolo periodo d’imposta, ai fini del calcolo delle relative posizioni Iva che possono risultare “a debito” o “a credito”.

Come regola base, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 100/1998, il calcolo dell’Iva “a credito” o “a debito” nei confronti dell’Erario deve essere effettuato con cadenza mensile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. In questo caso, quindi, le liquidazioni periodiche hanno cadenza mensile.

Possono, però, eseguire le liquidazioni trimestrali Iva i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore:

  • a 400.000 euro, se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero
  • a 700.000 euro, se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività (ovverosia cessioni di beni).

Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento è elevato a 700.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate (ex articolo 7 D.P.R. 542/1999).

Per questi soggetti la liquidazione Iva trimestrale non costituisce un regime naturale bensì un regime opzionale. La manifestazione di volontà va espressa in sede dichiarativa.

Si ricorda, peraltro, che deve ritenersi un principio di ordine generale quello stabilito dall’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 442/1997, secondo cui “l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, e la validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività”.

In caso di superamento della soglia della categoria di appartenenza, la cadenza trimestrale trova applicazione fino al termine del periodo d’imposta, fermo restando il passaggio al regime ordinario nell’anno successivo.

I contribuenti che optano per le liquidazioni trimestrali sono tenuti corrispondere una maggiorazione dell’1% calcolata sul debito Iva di periodo a titolo di interesse per la fruizione della dilazione.

Tale ammontare non è deducibile ai fini delle imposte sul reddito.

Infine, va precisato che alcune categorie di soggetti “speciali”, indipendentemente dal volume d’affari realizzato, possono scegliere di effettuare la liquidazione dell’imposta con cadenza trimestrale. Trattasi dei contribuenti individuati al comma 4 dell’articolo 74 del D.P.R. 633/1972, tra cui vi rientrano:

  • gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione;
  • gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’Albo di cui alla L. 298/1974.

Queste categorie “speciali” di contribuenti non devono applicare la maggiorazione dell’1% sui saldi a debito risultanti dalle liquidazioni di periodo.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:
•   la composizione del volume d’affari;
•   le operazioni escluse dal volume d’affari;
•   la nozione di bene ammortizzabile ai fini Iva;
•   il momento in cui vanno computate nel volume d’affari le note di variazione;
•   il meccanismo di scorporo dell’Iva.
Dottryna