Volume d’affari “rettificato” per l’esportatore abituale
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972, ed il comma 2 dello stesso articolo, permettono, a particolari categorie di soggetti (c.d. esportatori abituali), di acquistare e importare beni e servizi evitando l’assoggettamento ad imposta. In particolare, in virtù di quanto prescritto dall’articolo 8, comma 1, lett. c, del D.P.R. 633/1972, gli operatori economici che effettuano frequenti operazioni con l’estero (cessioni all’esportazione ed operazioni assimilate) possono:
- acquistare beni e servizi (esclusi fabbricati, aree fabbricabili e beni o servizi per i quali l’Iva è indetraibile) senza dover corrispondere il tributo ai propri fornitori, ossia “in sospensione di imposta”;
- sebbene nei limiti del “plafond” disponibile (soglia monetaria riferita ai beni e servizi che possono essere acquistati e importati senza applicazione dell’Iva) costituito dall’ammontare complessivo delle operazioni non imponibili (cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie ed operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) registrate nell’anno solare precedente (c.d. “plafond fisso”), ovvero nei dodici mesi precedenti (c.d. “plafond mobile”).
A mente dell’articolo 1, comma 1, lett. a), del D.L. 746/1983, per ottenere lo status di “esportatore abituale” è necessario aver effettuato nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile) un ammontare di esportazioni, o di altre operazioni con l’estero rilevanti, superiore al 10% del volume d’affari “rettificato”. Due sono, quindi, le variabili in gioco da considerare nella definizione di esportatore abituale, ossia:
- l’ammontare delle operazioni “con l’estero” effettuate e registrate nell’anno solare precedente (o nei dodici mesi precedenti);
- il volume d’affari rettificato dell’anno solare precedente (o dei dodici mesi precedenti).
In merito a tale ultimo aspetto, il volume di affari Iva “rettificato”, ai fini che qui interessa, è dato dall’ammontare delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti (al netto delle cessioni di beni ammortizzabili materiali e di beni immateriali: diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere dell’ingegno, di concessioni e marchi di fabbrica) registrate nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile), escluse:
- le cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale, che non si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello stato (articolo 7- bis , comma 1, del D.P.R. 633/1972);
- le operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, del D.P.R. 633/1972, ossia le operazioni non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale (di cui agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972), per le quali è stato espressamente previsto l’obbligo di emissione della fattura allorché si tratti di cessioni di beni e prestazioni di servizi.
Pertanto, solo nell’ipotesi in cui il totale operazioni “con l’estero” effettuate e registrate nell’anno solare precedente (o dei dodici mesi precedenti) sia superiore al 10% del volume d’affari rettificato dell’anno solare precedente (o dei dodici mesi precedenti), sarà possibile definire il soggetto passivo Iva un “esportatore abituale”. Le operazioni da considerare ai fini dell’acquisizione dello status di “esportatore abituale” (e che andranno considerate anche ai fini della quantificazione del plafond) sono solamente quelle registrate nell’anno solare (o nei dodici mesi precedenti), ivi comprese le fatture relative ad acconti per operazioni non ancora effettuate: la L. 28/1997 ha previsto, infatti, un’importante semplificazione al riguardo, stabilendo che, anziché fare riferimento alle operazioni “effettuate” (dove l’effettuazione andava verificata sulla base della normativa doganale), occorre verificare le operazioni “registrate” (C.M. 145/E/1998). È necessario, quindi, che la fattura di vendita sia stata registrata, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni del D.P.R. 633/1972. Con particolare riguardo alle fatture differite va precisato, infine, che queste rilevano con riferimento all’anno della consegna dei beni.