Voluntary: arriva il modello
di Alessandro BonuzziIl Provvedimento n.2015/13193 di ieri ha approvato il modello definitivo da utilizzare per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria introdotta dall’art. 1 della legge n.186/14. L’istanza, composta da poche pagine, si presenta snella e conferma la bozza pubblicata nei giorni scorsi. Risulta quindi apprezzabile la volontà dell’Agenzia delle Entrate di perseguire la semplificazione degli adempimenti.
In particolare, il modello è composto dal frontespizio, dalla sezione dei dati identificativi del soggetto richiedente, dalla sezione dei dati identificativi del professionista, dai quadri per l’indicazione dei soggetti collegati, dei dati rilevanti per la determinazione degli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero e dei maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e dei contributi previdenziali.
Si ricorda che attraverso l’istituto della cd. voluntary disclosure i soggetti che detengono illecitamente patrimoni all’estero possono regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente le violazioni commesse con riferimento agli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale (ex art. 4, comma 1, del D.L. n.167/90) commessi fino al 30 settembre 2014.
La procedura è attivata spontaneamente ed in modo autonomo da ciascun contribuente attraverso la presentazione del modello in analisi entro il 30 settembre 2015. La trasmissione dell’istanza deve avvenire esclusivamente per via telematica direttamente dai soggetti abilitati a Entratel e Fisconline, attraverso l’utilizzo del prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria”, che sarà reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. A seguito dell’invio, gli intermediari devono rilasciare al contribuente interessato un esemplare cartaceo del modello inviato telematicamente nonché l’attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio.
Eventuali integrazioni dell’istanza, che dovessero essere necessarie per rettificare parte dei dati trasmessi, sono consentite entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza stessa. A tal fine il modello da utilizzare è sempre il medesimo; tuttavia deve essere osservata l’accortezza di barrare la casella “Istanza integrativa”.
Una volta inviata l’istanza, l’Agenzia ne attesta l’avvenuta trasmissione mediante il rilascio, entro i cinque giorni lavorativi successivi, di una ricevuta contenuta in un file dotato di un codice di autenticazione, per il servizio Entratel, o di un codice di riscontro, per il servizio Fisconline.
L’istanza non si considera trasmessa qualora il file venga scartato dal sistema e ciò può avvenire:
- per il mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro;
- per la duplicazione del codice di autenticazione o del codice di riscontro, dovuta all’invio dello stesso file più volte;
- a causa della non elaborabilità del file, dovuta all’utilizzo di un software diverso da quello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria”;
- per la mancata selezione del casella “Istanza integrativa”;
- per l’errata selezione della casella “Istanza integrativa” (in caso quindi di primo invio);
- per il mancato riconoscimento dell’operatore abilitato alla trasmissione telematica.
Nel caso in cui la presentazione non vada a buon fine, il sistema provvede comunque ad avvisare l’intermediario abilitato il quale deve riproporre la trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
Il soggetto che decide di aderire alla procedura di collaborazione volontaria è tenuto altresì a presentare una relazione di accompagnamento che ha l’obiettivo di rappresentare in modo analitico per ciascuna annualità che si intende regolarizzare:
- l’ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona;
- la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;
- la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute ancorché non connessi con le attività costituite o detenute all’estero;
- adeguate informazioni in ordine ai soggetti collegati alle attività estere oggetto della procedura.
Tale relazione di accompagnamento va trasmessa all’Ufficio, entro trenta giorni dalla data di presentazione della prima (in caso in integrazioni) o unica istanza, via pec all’indirizzo indicato nella ricevuta rilasciata a seguito della presentazione del modello. In deroga a tale termine ultimo, il provvedimento precisa che “nella sola ipotesi d’istanza presentata dal 26 settembre 2015, la presentazione della documentazione può avvenire nei cinque giorni successivi, per effetto dei tempi tecnici per il rilascio della ricevuta”.
Infine, si ricorda che, come conseguenza all’adesione alla procedura di collaborazione volontaria, il contribuente si troverà a dover far fronte oltre che al pagamento integrale di tutte le imposte evase anche alle relative sanzioni comprese quelle per eventuali violazioni degli obblighi sul monitoraggio fiscale.