Voluntary bis con ambito temporale “elastico”
di Nicola FasanoIn attesa che il D.L. 193/2016 venga definitivamente approvato e dopo il voto di fiducia posto dalla Camera, possono formularsi le prime considerazioni con riferimento agli anni di imposta oggetto della voluntary–bis.
Le violazioni sanabili grazie alla riapertura dei termini sono quelle commesse entro il 30 settembre 2016 e dunque devono essere regolarizzati i periodi di imposta fino al 2015. Da questo punto di vista, si ricorda che la precedente edizione della sanatoria riguardava i periodi di imposta fino al 2013 e per espressa previsione dell’articolo 7 del D.L. 193/2016 non può aderire alla sanatoria chi ha già eseguito la precedente voluntary. Nella versione approvata dalla Camera, tuttavia, si consente a chi ha fatto la VD “internazionale” di aderire a quella “nazionale” e viceversa. Tale novella pare dunque andare in senso contrario a quanto più volte ribadito dall’Agenzia delle Entrate nel corso della precedente edizione laddove era stato chiarito che il principio di completezza della procedura richiedeva la regolarizzazione di tutte le violazioni (anche quelle nazionali indipendenti da quelle “internazionali”) commesse negli anni oggetto di sanatoria. Tale conclusione, peraltro, aveva destato molte perplessità in quanto priva di un appiglio normativo e ora sembra definitivamente “tramontata” alla luce del nuovo disposto normativo.
D’altro canto sarebbe auspicabile che in sede di definitiva conversione venisse data la possibilità di optare per la voluntary-bis anche a coloro che abbiano presentato l’istanza sulla base della precedente edizione che potrebbero aver commesso delle violazioni nei periodi di imposta 2014 e 2015, anche per dar loro una completa copertura in caso di reati fiscali “scudati” dalla voluntary commessi in tali anni (in particolare il 2014 quando la prospettiva della VD e della conseguente regolarizzazione non era ancora così chiara).
Nella versione approvata dalla Camera, tuttavia, vi è una interessante apertura nei confronti di coloro che, dopo aver aderito alla voluntary internazionale 1.0, non abbiano compilato l’RW per gli anni 2014 e 2015. Qualora tali soggetti provvedano ad eseguire i relativi adempimenti entro 60 giorni dalla approvazione della legge di conversione le sanzioni sul monitoraggio fiscale non trovano applicazione. In proposito resta da capire se coloro i quali si siano attivati tramite ravvedimento operoso per l’anno 2014 oltre il 29.12.2015, pagando le sanzioni proporzionali, a questo punto, abbiano diritto al rimborso. Così come si dovrebbe chiarire se, come sarebbe logico ritenere, tale disposizione valga anche in caso di correzione di errori commessi nella compilazione degli RW 2014 e 2015 dagli aderenti alla VD.
Con riferimento agli aspetti temporali della voluntary-bis, il decreto se da un lato individua con chiarezza l’ultimo anno regolarizzabile, dall’altro è molto meno chiaro con riferimento al primo periodo di imposta da regolarizzare. In particolare è previsto che, in deroga alle regole ordinarie, i termini di accertamento “che scadono a decorrere dal 1 gennaio 2015, sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa”.
Questo in sostanza vuol dire che qualora non operi il raddoppio dei termini (che, in prima approssimazione, si applica per i paesi black list senza accordo finalizzato allo scambio di informazioni) le prime annualità da regolarizzare sono, come nella precedente edizione:
- il 2009 per l’RW e le imposte in caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- il 2010 per le imposte in caso di dichiarazione presentata.
Il legislatore, in sostanza non ha voluto premiare i “ritardatari” che opteranno per la voluntary-bis, tenendo comunque aperti anni (rispettivamente il 2009 e il 2010) per i quali dal prossimo 1 gennaio 2017 i termini ordinari di accertamento sarebbero scaduti.
Lo stesso ragionamento è stato fatto in caso di raddoppio dei termini, che si ha essenzialmente nelle ipotesi di capitali detenuti in paesi black list senza accordo (come ad esempio Panama) per cui i periodi di imposta a partire dai quali si deve procedere alla regolarizzazione sono:
- il 2004 per l’RW e le imposte in caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- il 2006 per le imposte in caso di dichiarazione presentata.
D’altro canto il decreto anticipa al 31.12.2018 la scadenza dei termini di accertamento (ovviamente limitatamente all’ambito oggettivo della VD) per periodi di imposta che altrimenti, a quella data, sarebbero rimasti potenzialmente aperti (in pratica i periodi di imposta dal 2013 in poi).
È da notare, infine, che il legislatore ha anche approfittato per prorogare al 30 giugno 2017 il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate deve chiudere i controlli sulle istanze presentate secondo la “voluntary 1.0”, prima fissato al 31.12.2016.
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