Voluntary-bis con più responsabilità per il professionista
di Nicola FasanoNella voluntary–bis riaperta a partire dallo scorso 24 ottobre dall’articolo 7 del D.L. 193/2016 spicca in modo ancora più evidente rispetto alla precedente edizione la delicatezza del ruolo del professionista.
Sotto il profilo amministrativo ciò deriva dal fatto che le somme dovute a seguito della presentazione delle istanze (da effettuare entro il 31 luglio 2017 mentre c’è tempo fino al 30 settembre per inviare documenti accompagnatori ed eventuali integrative), in prima battuta, non saranno più versate a seguito degli inviti al contraddittorio o degli atti di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma autoliquidate da parte del contribuente (ovviamente sulla base dei calcoli effettuati dal professionista) come se si agisse, in sostanza, nell’ambito del ravvedimento operoso. Tale versamento, deve essere effettuato, senza possibilità di avvalersi della compensazione, in unica soluzione entro il 30 settembre 2017 oppure in tre rate mensili di pari importo, di cui la prima andrà pagata entro il 30 settembre 2017.
Tuttavia, qualora il contribuente non versi spontaneamente le somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017 o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l’Agenzia delle Entrate procede al “recupero” delle stesse tramite le modalità già applicate nella passata edizione della voluntary, ma gli sconti sulle sanzioni diminuiscono in quanto:
- se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il prossimo 30 settembre 2017, le sanzioni, a seconda dei casi, sono applicate nella misura del 60 o 85% del minimo edittale;
- in caso di versamenti insufficienti (si ritiene qualora l’Agenzia delle Entrate dovesse ritenere dovute somme maggiori a quelle liquidate sulla base dell’istanza) gli autori delle violazioni dovranno provvedere al pagamento delle maggiori somme dovute (previa notifica dei suddetti atti da parte dell’Agenzia) che saranno però aumentate del 10% o del 3% a seconda dello scostamento rilevato rispetto a quanto inizialmente liquidato.
In forza di ciò è evidente come il professionista debba valutare attentamente i casi “critici” relativi per esempio alla rilevanza ai fini reddituali di eventuali apporti “dubbi” e probabilmente è consigliabile condividerli prima con il cliente per decidere il comportamento da tenere e, soprattutto, evitare contestazioni in ordine alle eventuali maggiori somme dovute.
Altro aspetto da valutare con attenzione è quello legato all’introduzione di una nuova fattispecie di reato che punisce chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di collaborazione volontaria per far emergere attività finanziarie, patrimoniali e contanti derivanti da reati diversi da quelli non punibili (di natura tributaria). È chiaro che il professionista che dovesse avere sentore che i capitali derivano da reati “non scudati” (come per esempio corruzione, traffico di stupefacenti ecc.) e si dovesse poi attivare per celare all’Amministrazione finanziaria la reale provenienza dei fondi oggetto di regolarizzazione, rischia comunque di essere imputato per concorso con il contribuente.
Sul punto, peraltro, è opportuno evidenziare che con specifico riferimento alla regolarizzazione dei contanti (su cui, diversamente da quanto inizialmente ipotizzato, non c’è alcun meccanismo di forfettizzazione degli importi dovuti) l’articolo 7 del D.L. 193/2016, nel confermare gli adempimenti antiriciclaggio in capo a professionisti e intermediari, prevede espressamente che nel questionario compilato dal cliente questi dichiari modalità e circostanze di acquisizione dei contanti (ed eventuali valori al portatore) oggetto della procedura. In verità trattasi di adempimento necessario anche con riferimento agli altri asset oggetto della voluntary, già posto in essere nella precedente edizione della collaborazione volontaria.
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