La voluntary bis “punta” sui contanti
di Nicola FasanoUna delle novità più interessanti della voluntary-bis è rappresentata dalla disciplina ad hoc introdotta con riferimento alla regolarizzazione di denaro contante detenuto in Italia (c.d. “voluntary nazionale”). A differenza di quanto ipotizzato inizialmente, tuttavia, non è stato previsto alcun meccanismo forfettario di tassazione del contante e, di conseguenza, l’appeal della VD in merito a questa specifica fattispecie resta tutto da verificare. Il legislatore, piuttosto, da un lato permette a chi ha già fatto la voluntary internazionale di aderire a quella nazionale (o viceversa, sconfessando pertanto la presa di posizione dell’Agenzia che in merito alla VD 1.0 aveva più volte ribadito la necessità di regolarizzare la totalità delle violazioni commesse negli anni oggetto di VD) e dall’altro prevede una presunzione, salvo prova contraria (per la verità piuttosto difficile da immaginare), di ripartizione in quote costanti della somma in contanti oggetto di sanatoria in cinque periodi di imposta. Tale presunzione, quanto meno, consente di evitare comportamenti difformi e discrezionali dei vari Uffici e impatta positivamente sotto il profilo dell’aliquota marginale applicabile in ciascun periodo di imposta, in quanto l’importo in questione non viene “caricato” in un unico periodo di imposta.
In particolare in base al nuovo articolo 5-octies, comma 3, del D.L. 167/1990 (introdotto appunto dal D.L 193/2016) è previsto che se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore, si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione commesse nell’anno 2015 e nei quattro periodi d’imposta precedenti.
In questo caso sono previsti espressamente una serie di adempimenti a carico dei contribuenti che devono:
- rilasciare unitamente alla presentazione dell’istanza una dichiarazione in cui attestano che l’origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli fiscali (o meglio diversi da quelli “scudati” dalla VD: pertanto trattasi essenzialmente della maggior parte dei reati di natura fiscale disciplinati dal Lgs. 74/2000);
- provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all’apertura e all’inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all’interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
- provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura.
Trattasi, peraltro, di adempimenti ora “codificati” che sono stati già nella prassi eseguiti in occasione della VD 1.0, per regolarizzare le somme detenute in cassette di sicurezza (solitamente possedute presso banche estere).
Allo stesso modo, viene codificato l’approccio del professionista che gestisce le procedure di regolarizzazione del contante, il quale è tenuto in occasione degli adempimenti previsti per l’adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio (la cui applicazione viene ulteriormente ribadita anche nella voluntary-bis), a raccogliere una dichiarazione scritta da parte dei contribuenti sulle modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura. Sarà opportuno che la dichiarazione sia il più possibile dettagliata, anche al fine di evitare qualsiasi responsabilità sotto il profilo penale che potrebbe sorgere nel momento in cui i contanti oggetto di sanatoria dovessero essere il provento di reati diversi da quelli fiscali. Sul punto è bene ricordare che viene introdotta una specifica fattispecie di reato punita con la reclusione fino a sei anni per “chiunque” (e dunque non solo l’autore delle violazioni) fraudolentemente si avvale della procedura di voluntary al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante, provenienti da reati diversi da quelli fiscali “scudati” dalla VD.
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