Voluntary, circolare 31/E: obblighi RW e rimpatrio giuridico
di Fabrizio VedanaCon la circolare n. 31/E di venerdì l’Agenzia ha fornito risposte ad alcuni dei numerosi quesiti pervenuti dal mondo professionale e dalle associazioni di categoria.
La circolare fa seguito a quelle emanate nei mesi scorsi sempre sui termini di applicazione della legge 186/2014 recante disposizioni in materia di emersione dei capitali detenuti illecitamente all’estero.
Il provvedimento chiarisce e precisa, tra l’altro, i presupposti e le condizioni in presenza delle quali il cosiddetto disclosante potrà vedersi esentato dagli obblighi dichiarativi previsti dalla legge sul monitoraggio fiscale.
In tale ambito, al paragrafo 5.2., viene precisato che gli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività e agli investimenti detenuti all’estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (si pensi ad un conto corrente, ad una gestione patrimoniale o a al classico immobile affittato) ricadono sul contribuente fino al momento in cui i beni stessi, oggetto di emersione volontaria, non vengono trasferiti giuridicamente alla fiduciaria che li assume in amministrazione divenendone sostituto d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate, come già anticipato dalla stessa nella precedente circolare 10/E del 13 marzo 2015, precisa che, al fine di consentire al contribuente-disclosante di andare esente dall’obbligo di indicare i beni nel quadro RW, non è sufficiente aver conferito incarico alla società fiduciaria ma occorre aver perfezionato il rimpatrio giuridico.
Detto in altri termini, secondo quanto scrive l’Amministrazione Finanziaria, il trasferimento delle attività detenuto all’estero in gestione o in amministrazione ad un intermediario finanziario residente (i.e. una società fiduciaria italiana a ciò abilitata ai sensi della legge 1966/39 e del D.M. Industria del 19 gennaio 1995) si considera eseguito solo nel momento in cui la fiduciaria italiana assume formalmente in amministrazione o in gestione gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero.
Al fine di comprovare l’avvenuto trasferimento dei beni alla società fiduciaria, ovvero il perfezionamento del rimpatrio giuridico, il contribuente-disclosante (o il professionista che lo assiste nella procedura di emersione volontaria) avrà cura di richiedere all’intermediario un’apposita attestazione.
Il citato documento dovrà contenere le generalità del soggetto che si avvale della procedura e la data di formale assunzione in carico delle attività stesse: di queste ultime dovranno essere fornite dettagliate informazioni su tipologia, quantità e valore. Infine, l’attestazione dovrà dare conto, per ciascun bene oggetto di rimpatrio giuridico (attività finanziarie, immobili, opere d’arte, ecc) della natura del mandato fiduciario che potrà essere con intestazione dei beni o di mera amministrazione.
Si ricorda, al riguardo, che la stessa Agenzia, con la circolare n. 28/E dell’11 agosto 2015, ha previsto l’utilizzo proprio del mandato fiduciario di mera amministrazione per effettuare il rimpatrio giuridico di immobili ottenendone la riduzione massimo delle sanzioni: per tale tipologia di beni, infatti, la classica operazione di intestazione fiduciaria non è spesso realizzabile per motivi connessi alla normativa legale e fiscale del Paese estero in cui si trova il bene.