11 Febbraio 2015

Voluntary disclosure con doppio invio

di Nicola Fasano
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In attesa dell’oramai prossima Circolare da parte dell’Agenzia delle Entrate, che dovrebbe chiarire diversi punti “critici”, il Provvedimento del 30 gennaio scorso ha delineato la procedura che si dovrà seguire per la presentazione dell’istanza di voluntary disclosure.

Si dovrà procedere, in pratica, a un doppio invio, in quanto l’apposito modello di istanza “viaggia” sul canale Fisconline o Entratel e deve essere inviata direttamente dall’interessato o da intermediari abilitati (compresi CAF e avvocati), avvalendosi dello specifico prodotto informatico varato dall’Agenzia delle Entrate.

Entro i 30 giorni successivi, invece, tramite PEC, dovrà essere inviata la documentazione di supporto fra cui spicca la relazione di accompagnamento del professionista.

Nel frontespizio dell’istanza, fra l’altro, si possono indicare gli estremi del consulente che assiste il contribuente nella procedura di regolarizzazione e si può optare per l’invio di tutte le comunicazioni conseguenti direttamente al professionista.

Vi è anche l’apposito spazio dedicato all’impegno per la presentazione telematica dell’istanza da parte dell’intermediario (che ben potrebbe essere un soggetto diverso dal consulente).

Va inoltre barrata la casella emersione “internazionale” anche quando siano state commesse violazioni non connesse con i fondi esteri, posto che, secondo le istruzioni, l’attivazione della regolarizzazione internazionale richiede la sanatoria anche di eventuali violazioni fiscali “interne”, pur se non collegate con quelle “internazionali”.

Fra gli spunti più significativi del modello va evidenziato che la Sezione I relativa ai “soggetti collegati”, quali ad esempio cointestatari delle attività o i soggetti connessi in ragione dell’origine della provvista, richiede l’indicazione dei relativi codici fiscali a prescindere dal fatto che anche questi soggetti abbiano optato per la voluntary.

Quanto alla Sezione III sui “nuovi investimenti all’estero” devono essere segnalati gli incrementi delle attività estere (che, se avvenuti in Paesi Black list danno luogo, fra l’altro alla presunzione di cui all’art. 12, D.L. n. 78/2009, salvo la prova contraria) quali, ad esempio, versamenti di contanti, bonifici in entrata, trasferimento di valori mobiliari in favore del contribuente ecc.

Nessuno specifico spazio viene invece riservato ai prelievi, il che potrebbe voler dire che i movimenti in uscita, anche se non documentati e giustificati (cosa particolarmente improba nel caso molto frequente di prelievi in contanti) non dovrebbero essere equiparati agli apporti in termini di redditi accertabili, ma sul punto, molto delicato, si dovranno attendere i chiarimenti della Circolare.

Altro aspetto da segnalare è quello relativo alla specifica colonna dedicata, nella Sezione V, sui maggiori imponibili, ai contributi previdenziali. Sul punto sembrerebbe che l’eventuale raddoppio dei termini di accertamento per le imposte impattino anche sui contributi (cosa per la verità tutt’altro che pacifica, anche in considerazione del fatto che per quanto concerne il raddoppio “Black list” l’art. 12, D.L. n. 78/2009, introduce “ai soli fini fiscali” la famigerata presunzione “capitale = reddito”, a cui fa seguito il raddoppio dei termini).

Nella documentazione di accompagnamento da inviare via PEC in formato .zip, spicca senza dubbio la relazione del professionista che dovrà spiegare minuziosamente quali sono gli anni oggetto della regolarizzazione e le violazioni che si intendono sanare predisponendo dei prospetti di riconciliazione rispetto ai “macro-dati” complessivi riportati nell’istanza.

Da sottolineare, infine, che eventuale documentazione in lingua straniera dovrà essere tradotta: sarà necessaria la traduzione giurata, salvo che per la documentazione in inglese, spagnolo, francese e tedesco che potrà essere oggetto di traduzione semplice a cura del contribuente e da lui sottoscritta.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Val d’Aosta non è necessaria la traduzione dal francese, per quelli invece aventi il domicilio fiscale nella Provincia di Bolzano non sarà necessaria la traduzione dal tedesco. Mentre non andrà tradotta la documentazione in sloveno per i contribuenti residenti in Friuli Venezia Giulia appartenenti alla minoranza slovena.