4 Novembre 2014

Voluntary disclosure con più appeal

di Nicola Fasano
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Nell’ultima versione recentemente approvata dalla Camera la proposta di legge sulla “
voluntary disclosure” si presenta senza dubbio
più accattivante che in precedenza. Si dovrebbe essere ora davvero sul
rettilineo finale in vista della prossima approvazione
da parte del Senato (la discussione è prevista a partire da oggi).
I “nodi” principali da sciogliere riguardano in particolare l’introduzione del
reato di autoriciclaggio (la cui applicazione, peraltro, è espressamente
esclusa per coloro che optano per la voluntary con riferimento ovviamente ai capitali regolarizzati con tale procedura) mentre
l’assetto dal punto di vista
fiscale
sembra oramai
delineato nei suoi tratti principali.
La regolarizzazione riguarda le violazioni commesse
fino al 30 settembre 2014 (è incluso pertanto anche il
periodo di imposta 2013, da poco dichiarato e potenzialmente oggetto di
ravvedimento, sul tema torneremo in futuro) e la scadenza per la presentazione della relativa
istanza è
fissata al 30 settembre 2015.
Fra le novità di maggior interesse vi è
l’equiparazione, a
determinate condizioni, dei
costi della regolarizzazione dei capitali detenuti in
Stati non collaborativi con quelli previsti per gli
Stati trasparenti.
Ciò in quanto è previsto il
blocco del raddoppio dei termini di accertamento in caso di capitali detenuti in Stati non collaborativi (come per esempio la Svizzera) purché ricorrano
congiuntamente talune circostanze ed in particolare: il contribuente deve rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui sono custodite le attività
specifica autorizzazione a trasmettere all’Amministrazione finanziaria le informazioni e i dati relativi ai capitai regolarizzati e lo Stato “black list” deve aver stipulato con l’Italia
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma sulla “voluntary” un
accordo  finalizzato
all’effettivo scambio di informazioni, rispettando gli standard previsti dall’art. 26 del Modello Ocse (e dunque anche in deroga al segreto bancario).
Contestualmente, al ricorrere di quest’ultima condizione (accordo sullo scambio di informazioni), viene sancita l’applicazione della sanzione per violazioni relative al monitoraggio fiscale nella
misura del 3% (invece che del 6%) e
precluso, ai fini delle imposte dirette, anche il
raddoppio della sanzione per infedele o omessa dichiarazione previsto dall’art. 12, comma 2, D.L. 78/09.
In ogni caso, più in generale, è prevista la
riduzione di un quarto delle sanzioni sulle imposte dovute.
Queste agevolazioni
si accompagnano a quelle già previste nei precedenti testi normativi, in materia di monitoraggio fiscale con la
riduzione alla metà delle sanzioni previste (la
riduzione è di un quarto se le attività detenute in Stati non collaborativi non sono trasferite in Italia o in uno Stato UE o dello Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni, o non viene rilasciata l’autorizzazione all’intermediario finanziario estero).
Tutte le riduzioni sulle sanzioni sopra esposte, inoltre, vanno
coordinate con le ordinarie riduzioni previste in caso
di definizione dell’invito al contraddittorio da parte del contribuente (riduzione delle sanzioni
ad un sesto) o in sede di
accertamento con adesione (riduzione delle
sanzioni ad un terzo), nonché in sede di definizione delle sanzioni (
riduzione ad un terzo) scaturenti
dall’atto di contestazione per le violazioni da RW.
Interessante anche la possibilità per il contribuente di optare per una
tassazione a forfait dell’1,35% (imposta del 27% su un rendimento presunto del 5%) qualora le attività finanziarie oggetto di regolarizzazione non
superino la consistenza media annuale di 2 milioni di euro.
Viene data inoltre la possibilità di optare per la
regolarizzazione dei maggiori imponibili non dichiarati, con gli stessi sconti in termini di sanzioni nonché in ambito penale,
anche alle società (
oltre che, più in generale, a
tutti i soggetti diversi da coloro i quali hanno commesso violazioni ai fini dell’RW), in modo che le stesse non restino “scoperte” rispetto all’autodenuncia della persona fisica (che in molti casi ha costituito all’estero i capitali per il tramite di veicoli societari ed è tenuto a ragguagliare anche su questo l’Amministrazione finanziaria in sede di “voluntary”).
Sotto il
profilo penale infine viene considerevolmente allargato l’ombrello della
non punibilità estesa, fra l’altro, anche ai
reati di matrice fraudolenta di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 74/00, oltre che a quelli di infedele ed omessa dichiarazione (artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/00), nonché di omesso versamento di ritenute certificate e iva (artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/00). Ombrello che si allarga anche sotto il profilo soggettivo visto che l’esclusione della punibilità vale anche per gli
altri soggetti che abbiano commesso i suddetti reati o vi abbiano concorso.
Anche il professionista, infine, è maggiormente tutelato visto che il reato specifico in casi di
esibizione di documenti non rispondenti al vero è limitato al
contribuente e non più a “chiunque” esibisce tali documenti.