Voluntary disclosure: ecco le istruzioni delle Entrate
di Nicola FasanoÈ stata finalmente pubblicata ieri la circolare 10/E con cui l’Agenzia delle Entrate detta i chiarimenti in merito alla procedura della collaborazione volontaria.
Le principali aperture riguardano le “cause ostative” su cui opportunamente l’amministrazione finanziaria ha assunto posizioni soft.
Nessuna apertura invece per aggirare l’ostacolo del “raddoppio penale” per rimuovere il quale, a questo punto, non resta che attendere, ove possibile, qualche mese per l’agognata attuazione della legge delega con il rischio-intasamento delle istanze negli ultimi mesi, considerato che il termine per la presentazione è il 30 settembre 2015.
Non ci sono inoltre esemplificazioni pratiche in ordine al calcolo degli importi dovuti e in particolare delle sanzioni, che sarebbero state quanto mai opportune, ma è probabile che sul tema vi sarà un ulteriore documento di prassi esplicativo. Pochi, inoltre, i chiarimenti utili sulla “voluntary nazionale” che resta piuttosto in ombra. Apprezzabili infine i due allegati in cui vengono riportati i Paesi compresi nei decreti Black list e annotati i provvedimenti che ne hanno disposto la cancellazione o regolano lo scambio di informazioni conforme all’art. 26 del Modello OCSE che fanno scattare gli effetti premiali su termini di accertamento e sanzioni.
Di seguito, proponiamo i chiarimenti più interessanti della circolare. Sugli aspetti sanzionatori torneremo in un prossimo intervento
Argomento |
Chiarimento |
Ripartizione in quote uguali degli investimenti e attività estere fra tutti coloro che ne hanno la disponibilità, salvo prova contraria (art. 5-quinquies, co. 9, D.L. 167/90) |
La presunzione vale oltre che alle ipotesi di cointestazione delle attività, anche in tutte le altre fattispecie in cui più soggetti abbiano la disponibilità di una attività finanziaria o patrimoniale. È il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano deleghe di firma ad operare su un conto. |
Attività e investimenti detenuti tramite veicoli: Paese in cui si considerano le attività |
Il principio generale valorizza la localizzazione dell’attività ove è ubicata la stessa. Qualora, però, venga utilizzato un veicolo per garantire l’occultamento della reale disponibilità, è la sede di quest’ultimo che determina il paese di detenzione dell’attività. Pertanto, anche in presenza di una detenzione effettiva dell’attività presso un paese collaborativo, quello che rileva ai fini del regime applicabile è lo stato in cui ha sede il veicolo interposto. Tale criterio generale non opera però in tutte le ipotesi in cui la localizzazione dell’attività sia stata già idonea a garantire l’occultamento al fisco italiano della reale detenzione. Ad esempio, un immobile ubicato in Francia o addirittura in Italia, la cui effettiva disponibilità in capo ad un contribuente italiano è stata schermata attraverso la fittizia intestazione ad una società panamense, si considera detenuto in Panama. Di contro, le attività finanziarie illecitamente detenute da un contribuente italiano presso un istituto di credito con sede in Svizzera, si considerano detenute nella Confederazione elvetica a prescindere dal fatto che la relazione bancaria sia stata fittiziamente intestata ad una società localizzata in un paese black list. |
Documentazione su investimenti e attività posseduti in anni non più accertabili |
per gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero, senza soluzione di continuità, già a partire da periodi d’imposta per i quali è decaduta la potestà di accertamento, il contribuente non dovrà puntualmente spiegarne l’origine, ma sarà sufficiente che fornisca documentazione attestante la precedente esistenza. |
Calcolo della media aritmetica del valore delle attività finanziarie ai fini del metodo “forfettario” (valore medio fino a 2.000.000 euro) |
Se si sceglie il metodo forfettario, l’opzione vale per tutti gli anni oggetto di voluntary. Nella rilevazione delle consistenze delle attività non si tiene conto della presunzione legale di ripartizione in parti uguali della disponibilità fra più cointestatari delle stesse |
Cause ostative |
Non vi rientrano le richieste di indagini finanziarie rivolte agli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 32, comma 1 numero 7), del d.P.R. n. 600/73. L’effetto preclusivo:
Rimozione della causa ostativa se definita prima della presentazione dell’istanza di voluntary con gli strumenti deflattivi (ravvedimento, adesione ecc.) Possibile presentare istanza anche per anni preclusi, l’Ufficio ne terrà conto ai fini della riduzione delle ordinarie sanzioni |
Soggetti collegati da indicare nell’istanza |
Vanno indicati coloro che hanno una posizione rilevante ai fini del monitoraggio fiscale rispetto alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione o che presentino un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione evidenziato (per es. società/socio) a prescindere dal fatto che abbiano presentato istanza di voluntary |
Documenti su incrementi e decrementi delle attività estere in anni ancora accertabili |
il contribuente dovrà dettagliare gli incrementi e i decrementi del valore patrimoniale di tali attività, evidenziandone la rilevanza o irrilevanza ai fini della normativa tributaria o del monitoraggio fiscale. |
Termini di contestazione sull’RW |
Il primo anno da regolarizzare (valido per Paesi non Black list e Black list con accordo come la Svizzera) è il 2009 (e non il 2010 come per le imposte, con dichiarazione presentata) |
Voluntary nazionale
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La possono fare anche i soggetti non residenti in Italia che abbiano ivi commesso violazioni fiscali |